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GIURISDIZIONE DEL T.A.R. SUL CONTRIBUTO UNIFICATO? PDF Stampa E-mail
domenica 24 giugno 2007
T.A.R. VENETO, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 2020

1) Spetta al giudice amministrativo "farsi carico" di verificare il regime fiscale del processo.
2) Nell'azione per il c.d. diritto d'accesso, l'obbligo di sostenere il contributo unificato va valutato in relazione alla sua strumentalità (nel caso di specie, è dichiarata esente l'azione per l'accesso agli atti amministrativi, in quanto strumentale all'esperimento di un ricorso straordinario in materia di impiego pubblico). Si segnala la seguente massima: interessante perché il giudice amministrativo avoca a sé il potere di verificare se sia dovuto o no il contributo unificato. La questione è trattata in sede preliminare alle questioni di merito, di talché non è chiaro se la pronuncia possa far stato (anche tenendo conto dell'assenza dell'Erario in giudizio) e se il giudice abbia inteso far propria la giurisdizione sul punto. Parimenti incerto è se la questione sia stata trattata al solo fine di valutare la procedibilità dell'azione.

Qualche perplessità si ricava anche dal contenuto della decisione: sia sotto il profilo della strumentalità del diritto d'accesso rispetto al diritto sostanziale che, con esso si mira a procedere, sia per l'estensione al ricorso straordinario (tuttora bollato, in quanto atto diretto alla pubblica Amministrazione) delle regole fiscali sul giudizio amministrativo (con la conseguenza che il giudice sembra avere assimilato, quanto meno ai sopra detti fini, il ricorso straordinario ad un vero e proprio ricorso giurisdizionale).




<<... Sempre in via preliminare, il Collegio deve pure farsi carico di stabilire il regime fiscale del presente procedimento, e ciò in esito all’avvenuto deposito agli atti di causa, da parte del d’Amico, della seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da lui redatta in data 23 aprile 2007, in forza della quale il medesimo XXX YYY testualmente afferma: “… al fine di chiarire la ratio dell’esenzione dal contributo unificato … 1) di aver prestato servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare in qualità di Ufficiale in ferma prefissata (ex art. 23 e ss. del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215) dal 6 ottobre 2003 al 5 aprile 2006 (ivi incluso il periodo di frequenza del corso di formazione in Accademia Navale frequentato in qualità di Allievo Ufficiale in ferma prefissata del ruolo speciale); 2) di aver presentato domanda di partecipazione al concorso (riservato) per l’arruolamento nel 2006 di dodici Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto (bandito con D.I. del 5 agosto 2005) il 14 settembre 2005 (tramite la Capitaneria di Porto di Venezia, Comando presso il quale si trovava in forza sotto tale data); 3) che il servizio di Ufficiale in ferma prefissata dal 6 aprile 2006 al 5 aprile 2007 è sub iudice essendo stati impugnati (ricorso straordinario n. 3886/07 al Consiglio di Stato – Sez. II^) tanto il proprio invio in congedo quanto la rafferma annuale di altri colleghi (vds. L’incidentale ricorso giurisdizionale n. 2213/06 R.G. definito con sentenza n. 452/2007 del T.A.R. per il Veneto – Sez. I^); 4) che, comunque, gli Ufficiali delle Forze Amate, ancorchè in congedo, mantengono degli obblighi di servizio (e conservano il grado e l’onore dell’uniforme), rimangono iscritti in ruolo (fino al loro collocamento in congedo assoluto) e restano persino soggetti, in base al loro stesso status giuridico, alla disciplina militare (ex artt. 3, 4, 11, 14, 47 e ss. e 73 e ss. della L. 10 aprile 1954 n. 113); 5) che l’articolo unico della L. 2 aprile 1958 n. 319 (in tema di esonero da qualsiasi imposta, tassa, diritto e spesa dei ricorsi in materia di lavoro) si applica a tutte le cause inerenti a rapporti di lavoro, anche con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse quelle relative alla costituzione del rapporto d’impiego (vds. parere n. 706/72 ad. 14 novembre 1973 e parere n. 1580/83 ad. 2 dicembre 1983, ambedue di Cons. Stato, Sez. I^); 6) che - ad ogni buon conto – lo scrivente è un impiegato civile dello Stato (in ruolo stabile ininterrottamente dal 21 giugno 1990) e, all’attualità, appartiene (dal 10 dicembre 1996) al ruolo degli agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato (forza di Polizia civile ex artt. 16 della L. 1 aprile 1981 n. 121 e 1 della L. 6 febbraio 2004 n. 36), ed è quindi soggetto (ex art. 3 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165) alle speciali disposizioni degli artt. 200 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 7) che nell’ambito di tale ultima posizione è stato collocato- per la durata della citata ferma prefissata – in congedo straordinario (per i primi quarantacinque giorni) e a seguitare in aspettativa (con conservazione del posto di lavoro) in ambo i casi per richiamo alle armi (ex artt. 38 e 67 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), così come prescritto a mente dell’art. 26 del D.L.vo 8 gennaio 2001 n. 215 (con D.D. 8 gennaio 2004, D.D. 22 settembre 2005 e D.D. 8 maggio 2006). …”.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche per i due ricorsi in epigrafe non può per certo discendere dalla circostanza che il d’Amico riveste, ad oggi, la qualifica di dipendente di un’Amministrazione comunque diversa da quella che ha bandito il concorso il cui esito è stato da lui impugnato in sede straordinaria, né dalla concomitante circostanza che il medesimo XXX YYY, in quanto ufficiale in congedo del Corpo delle Capitanerie di Porto, conserva il titolo del grado e l’onore dell’uniforme, ma – ben più semplicemente – dalla natura eminentemente strumentale che la presente causa assolve rispetto all’anzidetta impugnazione proposta dal medesimo ricorrente innanzi al Presidente della Repubblica, in quanto deputata a fornirgli supporti documentali ivi utilizzabili a proprio favore.
Come è ben noto, l’art. 10, comma 1, del predetto T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002 dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che “non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
Per quanto attiene al contenzioso in materia di pubblico impiego, vige a tutt’oggi l’art. 1 della L. 2 aprile 1958 n. 319, in forza del quale – sempre per quanto qui segnatamente interessa - “gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego … sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
Inoltre, soggiacciono alla medesima disciplina agevolatoria anche le cause relative alla costituzione del rapporto di pubblico impiego (cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. I, 2 dicembre 1983 n. 1580); e, stante l’anzidetta natura assodatamente strumentale che il presente contenzioso assume nei confronti del ricorso pendente in sede straordinaria, non vi è ragione per eccettuarlo dall’applicazione della disciplina medesima>>.
Ultimo aggiornamento ( lunedì 25 giugno 2007 )
 
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