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PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO - VALORE ESTETICO DELL'OPERA PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 agosto 2007
Stante il carattere vincolato del permesso di costruire, è illegittimo il diniego di concessione edilizia rilasciato sulla scorta di considerazaioni di carattere estetico

T.A.R. Veneto, sez. II, 2607/2007:

<<il ricorso è fondato con specifico riguardo al secondo, assorbente motivo di censura.
Le giustificazioni addotte per negare il rilascio del permesso di costruire sono, infatti, illegittime in quanto espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine a taluni profili estetici dell’opera, laddove, ai sensi dell’art. 12, I comma del DPR n. 380/01 il permesso può essere negato solo per il contrasto dello stesso con disposizioni di legge, di strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi.
Essendo l’amministrazione vincolata dalle norme che disciplinano l’attività edificatoria all’interno del Comune, essa deve limitarsi ad accertare la perfetta corrispondenza di tutti gli elementi progettuali con le anzidette prescrizioni, senza alcuna possibilità di imporre prescrizioni o limitazioni diverse: il diniego di concessione edilizia per motivi estetici o l’imposizione di prescrizioni di natura estetica non possono discendere dall’astratta valutazione circa il valore estetico dell’opera, ma debbono pur sempre essere ricondotti all’applicazione di norme e/o di criteri contenuti negli strumenti urbanistici o introdotti nel regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 33 n. 8 della legge n. 1150/1942 (cfr. in tal senso T.A.R Veneto, II, 14.1.2005 n. 64;. Lombardia Brescia, 28.11.1995 n. 1244; T.A.R. Veneto, II^, 1.2.1995 n. 132; T.A.R. Bolzano, 19.11.1991, n. 170 ; C.d.S., V, 3.11.1970 n. 879;).>> 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 01 agosto 2007 )
 
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