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MUTAMENTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INTERESSE A RICORRERE PDF Stampa E-mail
mercoledì 12 settembre 2007

Viene meno l'interesse a impugnare il diniego allo svolgimento di un'attività commerciale, quando, nel corso del giudizio, la medesima autività sia stata <<liberalizzata>> a mezzo della previsione di una d.i.a. e siano congiuntamente venuti meno i limiti che precludevano, originariamente, il rilascio dell'autorizzazione.

L'interesse a ricorrere non sussiste neppure avendo a riguardo la possibile prospettaszione futura di una domanda risarcitoria, dato che la sospensione cautelare del provvedimento, disposta giudizialmente, ha impedito il prodursi di alcun danno. 

T.A.R. VENETO, sez. III, 3011/2007:

 

<<E’ impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento con il quale il Comune intimato ha disposto la reiezione della domanda proposta dalla ditta ricorrente e finalizzata ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dell’esercizio di parrucchiera per donna dalla sede di via XXX n. ZZ a quella di via TTT n. GG del Comune di YYYY: diniego fondato sul mancato rispetto delle distanze minime regolamentari (mt. 180) dal più vicino esercizio di parrucchiera.
Le censure formulate tendono essenzialmente ad evidenziare che la distanza de qua è stata misurata in linea d’aria e non, come sarebbe stato corretto, seguendo il più breve percorso pedonale.
Tanto premesso, deve rilevarsi l’improcedibilità del gravame.
Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione n. 2 aprile 2007, n. 40, “le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale”.
La disposizione in discorso, eliminando l’ostacolo al trasferimento dell’esercizio di cui è titolare la società ricorrente derivante dall’esigenza di rispettare una distanza minima dai preesistenti esercizi affini, non può che determinare il venir meno di ogni suo interesse all’accoglimento del gravame.
Deve invero osservarsi, in primo luogo, che una volta cessata (per effetto della presente sentenza) l’efficacia della misura cautelare accordata dal Tribunale con l’ordinanza n. 441/1996, così come dei conseguenti provvedimenti attuativi adottati dal Comune intimato, è preciso dovere di quest’ultimo provvedere ex novo sull’originaria istanza di trasferimento presentata dalla parte ricorrente sulla scorta del mutato quadro legislativo di riferimento.
Orbene, deve ritenersi precluso all’amministrazione, nel fare ciò, opporre alla parte ricorrente le previgenti norme (anche di carattere regolamentare) prescriventi l’esigenza di rispettare, nel trasferimento dell’esercizio de quo, una distanza minima dalle preesistenti attività appartenenti alla medesima tipologia commerciale, essendo state queste travolte dalla descritta innovazione legislativa.
Né alcun residuo interesse della parte ricorrente all’accoglimento del gravame potrebbe discendere dalla possibilità di proporre eventuali domande risarcitorie, atteso che la già evidenziata concessione della misura cautelare, impedendo al provvedimento impugnato di produrre i suoi effetti lesivi, costituisce un fattore ostativo alla configurabilità di profili pregiudizievoli suscettibili di ristoro patrimoniale.>> 

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 12 settembre 2007 )
 
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