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CONTRIBUTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PDF Stampa E-mail
venerdì 21 settembre 2007
Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie inerenti la ripetizione di somme versate a titolo di contributo di bonifica ai relativi Consorzi.

T.A.R. Veneto, sez. III, 3138/2007:

 

<<In passato la giurisprudenza, pur ritenendo che i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrassero nella categoria generale dei tributi (quali prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica ex r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni) aveva escluso che le relative controversie potessero appartenere alle commissioni tributarie, in quanto giudice speciale, la cui competenza era soltanto quella espressamente stabilita dalla legge.

La materia era allora ripartita tra tribunale civile – ex art. 9, II comma, c.p.c. – e giudice amministrativo: a quest’ultimo, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice allora formatasi, “spetta … ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima, mentre è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti il potere suddetto, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto, nei cui confronti viene fatto valere, fra quelli tenuti alla contribuzione, nelle quali ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge” (Cass., s.u., 26 ottobre 2000, n. 1137).

3.3. Tale assetto è stato tuttavia alterato per effetto della riforma dell’ art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che fissa l’ambito della giurisdizione delle commissioni tributarie, operata dall’art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, per cui attualmente a quelle appartengono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

3.4. La giurisprudenza, adeguandosi alla nuova disciplina, ha allora fissato il principio – al quale questo Collegio ritiene a sua volta necessario conformarsi – secondo cui “i contributi, spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarle in applicazione dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie” (Cass. s.u. 15 luglio 2005, n. 14934; conf. id. 28 giugno 2006, n. 14863; id. 23 maggio 2005, n. 10703; T.A.R. Lazio Roma, II, 28 luglio 2005, n. 6046)>> 
Ultimo aggiornamento ( domenica 23 settembre 2007 )
 
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