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RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DIFETTO DI GIURISDIZIONE PDF Stampa E-mail
mercoledì 17 ottobre 2007
Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia con cui un Comune chiede di essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento delle competizioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo.

T.A.R. VENETO, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 3255:

 

"in relazione al ricorso in epigrafe va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, contestualmente, la sussistenza al riguardo della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 23 novembre 2000 n. 1201), in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere individuato distinguendo, innanzitutto, le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuta direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di assegnazione del contributo o sovvenzione previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’attribuzione.
Ciò posto, nella prima ipotesi il soggetto che chiede il contributo o la sovvenzione è titolare di un diritto soggettivo perfetto, mentre nella seconda ipotesi necessita ulteriormente distinguere la fase procedimentale anteriore al provvedimento di natura concessoria che attribuisce il beneficio economico, nella quale il privato è titolare esclusivamente di situazioni soggettive di interesse legittimo, da quella susseguente a tale provvedimento e nella quale possono essere individuate sia posizioni di interesse legittimo - nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse - sia posizioni di diritto soggettivo nei riguardi della concreta erogazione del beneficio o della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definibili (revoca, decadenza, risoluzione) ma comunque assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto.
Nel caso di specie, risulta evidente che la stessa lettera dell’art. 2 del D.L. 187 del 1994 configura un “diritto” (soggettivo) dei Comuni a percepire il rimborso di cui trattasi, esercitabile entro i termini decadenziali ivi parimenti fissati e non subordinato nel suo riconoscimento ad alcuna discrezionalità dell’Amministrazione prefettizia se non al rispetto delle modalità puntuali di predisposizione e di presentazione dei rendiconti.
Da ciò, pertanto, consegue che ogni pretesa lesione della posizione soggettiva qui fatta valere dal ricorrente Comune  è sindacabile dal giudice ordinario." 

 
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