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REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA COME SANZIONE ACCESSORIA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PDF Stampa E-mail
sabato 01 dicembre 2007
Spetta al giudice ordinario il sindacato sulla controversia volta a contestare la revoca della patente di guida, disposta dal Prefetto quale sanzione accessoria di un illecito amministrativo.

T.A.R. VENETO, sez. III, n. 3731:

 

"Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
    Va premesso che, nella specie, dapprima è stata disposta la sospensione della patente per tre mesi, a titolo di sanzione accessoria alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, e ciò ai sensi dell’art. 142, comma 9, cod. strad., secondo cui chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a tre mesi; e poi è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ai sensi dell’art. 219 cod. strad., per guida con patente sospesa.
    Ora, a differenza dei casi nei quali la revoca viene adottata quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti e quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128 cod. strad., risulti non più idoneo, casi in cui è pacifica la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, è altrettanto pacifico che l’opposizione alla ordinanza prefettizia di revoca della patente quale sanzione accessoria va presentata dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
    Di qui l’inammissibilità del presente ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo." 

Ultimo aggiornamento ( sabato 01 dicembre 2007 )
 
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