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EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE IN MATERIA DI UN APPALTO DI SERVIZI (RISTORAZIONE) PDF Stampa E-mail
martedì 04 dicembre 2007

Si riporta uno stralcio della sentenza della prima sezione che,  accogliendo un ricorso principale in materia di appalti di servizi (sevizio di ristorazione scolastica in corso di esecuzione al momento della pubblicazione della sentenza), dispone il risarcimento del danno a favore del ricorrente, mediante il subentro dello stesso per un periodo identico a quello inizialmente previsto, anche se nel frattempo il servizio è stato gestito dal controinteressato soccombente.

T.A.R. Veneto, sez. I, 26 novembre 2007, n. 3744

 “… 9.1. Dalla reiezione del ricorso incidentale consegue, pertanto, il definitivo accoglimento del ricorso principale proposto da Copra.

9.2. Per quanto attiene al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, va evidenziato che, ove l’Amministrazione intimata non avesse posto in essere gli atti illegittimi dianzi descritti, la gara sarebbe stata indubitabilmente vinta da Copra.

Poiché la durata del contratto è stata fissata dalla lex specialis  in due anni a decorrere dalla data dell’aggiudicazione (1 ottobre 2006) fino al 31 dicembre 2008, con possibilità di proroga per l’anno scolastico 2008-2009, va pertanto disposto il subentro di Copra nel rapporto per un periodo identico (ossia per 2 anni scolastici, più un eventuale terzo anno scolastico a titolo di proroga), con l’applicazione nel rapporto medesimo dell’offerta presentata dall’attuale ricorrente, rivalutata nel suo ammontare secondo i vigenti indici ISTAT al momento del materiale subentro nel servizio.

10. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe  lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di San Giovanni Lupatoto e la parte controinteressata al pagamento in solido delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00), oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Condanna altresì il Comune di San Giovanni Lupatoto al risarcimento del danno, come da motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 giugno 2007.

    Il Presidente                            L'Estensore”

 

 

Ultimo aggiornamento ( martedì 04 dicembre 2007 )
 
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