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CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 43 T.U. ESPROPRIAZIONI PDF Stampa E-mail
lunedì 10 dicembre 2007

L’istituto dell’occupazione d’urgenza, previsto e disciplinato dall’Articolo 22 bis del T.U. approvato con D.p.r. n. 327/2001, può consentire solamente un legittimo spossessamento dell’immobile a favore dell’Amministrazione nelle more del procedimento di esproprio. Nella diversa fattispecie dell’occupazione acquisitiva o abusiva l’effetto sanante perseguito dalla P.A. può discendere unicamente dall’esperimento del ben diverso procedimento, contemplato dall’Articolo 43 del T.U. medesimo il quale sfocia nell’adozione di un provvedimento di cc.dd. acquisizione sanante le cui caratteristiche risultano precisamente indicate nella sentenza che si massima.


T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, sentenza n. 3608/2007 dell’11 ottobre – 11 novembre 2007.

“9.2. In effetti, l’Amministrazione Comunale ha nella specie utilizzato l’istituto dell’occupazione d’urgenza, contemplato dall’articolo di legge testè citato, per un fine ben diverso da quello ivi previsto. Come ha ben rimarcato la difesa del ricorrente, la funzione di tale istituto si identifica, infungibilmente, nel consentire il legittimo spossessamento dell’immobile a favore dell’Amministrazione procedente nelle more dell’adozione del provvedimento di esproprio, con la conseguenza che quest’ultima non può avvalersi dell’istituto medesimo per sanare un’occupazione abusiva già intervenuta. In tale evenienza - per contro - l’effetto sanante perseguito dall’Amministrazione Comunale può discendere soltanto dal ben diverso procedimento contemplato dall’art. 43 del medesimo T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, intitolato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” ed in forza del quale – infatti – “l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità … valutati gli interessi in conflitto … può disporre che” l’immobile medesimo “vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni” (cfr. ivi). La valenza generale della disciplina contenuta nell’art. 43 testè citato è comprovata pure dalle seguenti caratteristiche del relativo atto di acquisizione, espressamente fissate dal legislatore.

L’atto di cui trattasi, infatti: a) può essere emanato anche (e, quindi, non soltanto) se sia stato annullato il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio precedentemente emesso;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello stesso T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 e competente a curare l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione”.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 10 dicembre 2007 )
 
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