di Valentino Peterle.
TAR VENETO SEZ. I; 10 dicembre 2007 n. 3926
Con la sentenza n. 3926/2007(
leggila qui), la I Sezione del Tar Veneto ha chiarito che anche nella gara d’appalto per l’affidamento di un servizio di ristorazione (che rientra nell’allegato II B del c.d. “Codice De Lise”, cui si applicano solo alcune delle disposizioni ivi contenute) devono essere rispettate alcune imprescindibili modalità procedurali che rispondono al generale principio di trasparenza e imparzialità.
Tra queste, rientra espressamente anche la seduta pubblica per l’apertura delle buste.
In particolare, nel caso di specie il Tar Veneto ha ritenuto di annullare l’ intervenuta aggiudicazione del predetto servizio di ristorazione in danno della ditta migliore offerente; tale annullamento si è reso necessario proprio perché nel procedere a tale aggiudicazione la stazione appaltante ha ritenuto di non convocare le ditte partecipanti in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le relative offerte.
Né era possibile, sempre secondo la I Sezione del Tar, procedere nel caso concreto seguendo le modalità indicate nel d.P.R. n. 384/2001, vale a dire seguendo la procedura del c.d. “cottimo fiduciario”.
La conclusione, argomentano i giudici veneziani, deriva dalla constatazione che tale forma semplificata di aggiudicazione non può essere praticata laddove l’importo dell’appalto da aggiudicare superi (come allegato nel caso di specie) il limite di valore stabilito dal predetto d.P.R. ( € 200.000) .
L’annullamento dell’aggiudicazione si impone poi, in generale, alla luce dell’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, laddove sancisce che anche per le gare aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice (come, per l’appunto, il servizio di ristorazione, compreso nell’allegato II B) devono trovare applicazione i principi di imparzialità e trasparenza; principi cui è indubitalmente collegata la regola della seduta pubblica per l’apertura delle buste afferenti alla gara.