Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
Login Form





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
Syndication
AVVOCATI E LIBERO MERCATO PDF Stampa E-mail
lunedì 03 marzo 2008

In direttivo dell'Associazione, i giorni scorsi, si è discusso
anche della questione a cui ha fatto cenno Attilio de Martin nel
suo intervento sul "bollino blu".

Devo dire che questi Direttivi, come le nostri riunioni, si
stanno rivelando occasione per svolgere riflessioni più "alte"
del nostro quotidiano professionale.

Forse non riusciremo ad avere i tavoli al T.A.R., ma, quanto
meno, avremo fatto della buona filosofia.

Prendendo spunto da quanto detto allora, vorrei aggiungere due
parole su un tema oggi particolarmente diffuso.

Si dice, infatti, che anche nell'Avvocatura la selezione deve
essere svolta dal libero mercato.

Da qui l'idea di abrogare, o indebolire, gli Ordini, visti come
ingiustificate enclaves protezionistiche.

Ora, chi mi conosce sa che il libero mercato mi è sempre piaciuto
e che, se stesse a me, si dovrebbero
abolire "piani", "programmi", "numeri chiusi" e strumenti di
questo tipo, in genere.

Ma con gli avvocati ciò non è possibile.

Ciò affermo non perché, quando le cose toccano me, io applichi
criteri diversi.

Ciò affermo perché, con specifico riferimento alla professione
forense, il libero mercato non è possibile. Perché il mercato
forense soffre di sue specifiche peculiarità.

Sicché se si applicasse ivi il libero mercato, non si
otterrebbero i vantaggi che un tale mezzo in genere
consente (emersione del concorrente migliore, emarginazione del
concorrente peggiore, prezzi dell'offerta "adeguati"). Anzi, si
otterrebbe il contrario.

Per dimostrare tutto ciò, non mi soffermerò sui caratteri
deontologici della nostra professione e sul fatto che essa
riguarda attività potenzialmente pericolosissima e che, pertanto,
richiede necessariamente una forma di controllo. Questi rilievi,
pur assai importanti, dò per scontati.

Andiamo piuttosto ad esaminare come risponde il mercato forense
alla prestazione resa dal professionista.

La regola del libero mercato, infatti, presuppone che il migliore
emerga.

Ora, il migliore è quello che ottiene i migliori risultati. Che,
nel nostro caso, vuole dire vincere le cause o, almeno, limitare
i danni in caso di sconfitta.

Il metro non può che essere questo: anche l'attività
stragiudiziale, infatti, va paragonata, nella sua efficienza, con
il contenzioso e con la capacità di prevederne gli esiti, ove
esso fosse instaurato. Anche quando lo stragiudiziale mira ad
evitare il contenzioso, evidentemente la nostra attività non può che
raffrontarsi con l'ipotetica causa che si vuole evitare.

Poi, sia ben chiaro, so perfettamente che vi è attività
stragiudiziale che con il contenzioso nulla ha a che
vedere (penso soprattutto a certe "due diligence"), perché in
quei casi non si andrà in causa mai (o quasi mai). Ma
io non voglio considerare quell'attività perché o non è propria
dell'avvocato o, in realtà, è un servizio reso al cliente di
natura solo "cosmetica" e non sostanziale.

Ebbene, se il criterio di valutazione dell'attività dell'avvocato
è dato dalla sentenza o, in generale, dal risultato
giurisdizionalmente ottenuto, non resta che pensare a come esso
viene ottenuto.

La sentenza, innanzitutto, giunge molti anni dopo che è stata
intentata una causa. Nel civile possiamo stimare una ventina
d'anni, nell'amministrativo una decina o più (pur tenendo conto
dei picchi in alto e in basso).

Dunque, il risultato dell'attività dell'avvocato si constata solo
dopo un periodo di tempo che involge almeno un quarto
dell'attività lavorativa di un individuo.

Se fosse dunque il mercato (cioè la sentenza) a selezionare il
migliore, dovremmo affermare che l'avvocato potrebbe cominciare
ad imporsi, ad essere ottimisti, solo al termine della sua prima
causa civile o amministrativa.

Ma, nel frattempo: in quei dieci o vent'anni, cosa deve fare
egli? Non mangia, aspettando che il mercato gli restituisca il
credito che lui merita?

In secondo luogo, la sentenza non è il risultato di una serie di
applicazioni meccaniche, come potrebbe essere il costruire una
sedia,l'avvitare bulloni o impostare un ottimo processo
produttivo.

Di tutti i risultati possibili, nelle arti umane, essa è quello
di carattere maggiormente intellettuale, perché il suo contenuto
è affidato al pensiero che si forma nelle teste di uomini.

Ebbene, gli uomini possono sbagliare. Così anche i Giudici, pur
in ottima fede, possono dare sentenze sbagliate.

Prova ne sia che sono previste le impugnazioni, proprio per
rimediare a questi errori.

Il rimedio, però, è in se stesso ontologicamente limitato ed è
affidato a criteri empirici: generalmente, si pensa che i giudici
più vecchi (che perciò siedono nei più alti gradi di giudizio)
possano vedere meglio la soluzione di una controversia.

Ma, in tesi, una volta scorporata la sentenza dalla forza che ad
essa è riconosciuta dalla legge e una volta ricondotto il valore
sostanziale della sentenza a quella di un "parere", chi mai può
dimostrare che la sentenza della Corte di cassazione è,
ontologicamente, migliore di quella della Corte d'appello o che
quella del Consiglio di Stato è, per se stessa (cioè per il solo
fatto di provenire da quell'organo), migliore di quella resa dal
T.A.R. sulla medesima specifica questione?

La risposta è che non c'è nessuna dimostrazione di tutto ciò e
si deve assumere che, in via astratta, non abbiamo nessuno
strumento che garantisca che la sentenza che definirà la causa
sarà in sé "giusta".

Eppure, la sentenza, con i tempi che richiede e con il congenito
grado di incertezza che la permea, è il criterio che dovrebbe
orientare il libero mercato della professione forense.

Ecco, perché il criterio del libero mercato non può essere
applicato agli avvocati: perché si tratta di un mercato che non
risponde in modo certo e coerente agli impulsi che vengono dati
dagli operatori economici che in esso si muovono.

Se è così, non vi è nulla che garantisca che il libero mercato
delle professioni possa fare emergere l'avvocato migliore.

Se è così, anzi, gli stessi operatori economici potrebbero
avvantaggiarsi di tali inefficienze strutturali di questo
specifico tipo di mercato, per trarne vantaggio, questa volta a
danno del cliente. Spingendolo dunque a presentare cause che non
dovrebbero essere presentate (tanto il cliente se ne accorgerà
solo tra vent'anni), magari allettandolo con tariffe
particolarmente favorevoli. O "vendendo" la causa (tanto, tra
tempi e incertezza del giudizio, non è affatto certo che la
scorrettezza emergerà, almeno in tempi utili). O propagandando la
propria attività (si sa che la pubblicità è l'anima del
commercio) sulla base di un'attività che dovrebbe essere solo
informativa, ma che, nella sua veridicità, non può che scontare
quel grado di incertezza che è propria dell'attività
giurisdizionale in sé.

A me pare, perciò, evidente, che la professione non possa essere
privata di alcune regole di funzionamento: nel bene di chi pone
l'offerta economica (gli avvocati) e nel bene di chi presenta la
domanda (il cliente).

E la vigilanza di tali regole non può certo essere affidata ad un
organismo che potrebbe profittare di tale sua opera.

Si dirà che
gli Ordini non sono in grado di assicurare tutto ciò, nonostante
esistano da due secoli (così ci ricorda il nostro Presidente) e
nonostante chi li ha visti operare da vicino ben sappia che i
Consigli non sono affatto teneri verso i propri iscritti.

Ma, a me pare, ben maggiore sarebbe il rischio se la vigilanza
fosse affidata ad una pubblica Amministrazione che potrebbe, per
altri rapporti, subire gli effetti dell'attività forense. In
altri termini, proprio noi amministrativisti, che tanto spesso
impugniamo gli atti regionali o ministeriali, ci sentiremmo
tranquilli se sapessimo che la vigilanza su di noi viene svolta
da quegli stessi Ministeri e da quelle stesse Regioni contro i
quali noi dirigiamo i nostri ricorsi?

Nè mi pare salutare l'istituzione dell'ennesima Autorità
Indipendente, ove essa fosse deputata a tutto ciò. In primo luogo
perché, indipendenti, tali Autorità non sono mai sino in
fondo. In secondo luogo perché i sospetti di incostituzionalità
sostanziale di fronte all'individuazione di questi "giudici
speciali" non ci lascerebbero tranquilli.

Detto tutto questo, vediamo a cosa hanno portato le spinte di
liberalizzazione anche della nostra professione.

1) patto di quota lite. Il relativo divieto, erroneamente inteso
a protezione dell'avvocato, era in realtà a vantaggio del
cliente.

1.a) La sua abrogazione, infatti, comporta una partecipazione
sostanziale del difensore agli interessi di lite. Oggi l'avvocato
può essere portato ad avviare iniziative giurisdizionali che sono
in sostanziale danno degli interessi complessivi del Cliente, ma
a vantaggio dello specifico interesse in causa. Tutti noi
sappiamo che, talvolta, è opportuno suggerire al cliente di non
insistere in una certa posizione che, se pur gli frutterà buoni
risultati in quella specifica causa, sarebbe tuttavia foriera di
maggiori danni in altri separati rapporti. Dopo che l'avvocato si
sia fatto socio del cliente, quest'ultimo perde la piena signoria
sulla fattispecie dedotta in giudizio.

1.b) La sua abrogazione, a conti fatti, rappresenta una spesa
processuale ben più ampia di quello che il tariffario potrebbe
consentire.

1.c) La sua abrogazione favorisce l'assunzione della difesa nelle
causa "vinte" o "vincibili" in poco tempo. Lascia senza difesa
chi ha posizioni più difficili o resolubili solo a lungo termine. Il patto di quota lite, dunque, trova applicazione soprattutto

nei casi in cui esso avrebbe minor ragione, per il cliente, di essere applicato.

1.d) Il patto di quota lite non viene quasi mai applicato in
forma pura. Il difensore si fa, ordinariamente, riconoscere una
parte fissa di compenso, per le spese e per gli "onorari di
sopravvivenza". Perciò il patto è solo marginalmente inutile.

2) eliminazione dei minimi di tariffario. La riforma non ha certo
portato vantaggi a chi si affaccia alla professione, perché ha
invece avvantaggiato gli studi che sono in grado di effettuare
economie di scala.

2.a) In quanto tale, l'eliminazione dei minimi ha favorito i
clienti "a contenzioso ripetuto e omogeneo". Banche e
assicurazioni, che, con le loro massicce richieste di decreto
ingiuntivo, sono in grado di imporsi sullo studio
professionale. Dunque la riforma non opera a vantaggio del
cliente "debole". Opera invece a favore dei clienti più solidi.

2.b) Ciò comporta che lo stesso studio professionale, il quale
sia in grado di accettare gli onorari imposti dal cliente del
tipo suddetto, effettuerà una concentrazione presso di sé del
contenzioso, sottraendolo a chi non è in grado di starvi con le
spese. Dal libero mercato all'oligopolio, dunque. Il che non è
poi diverso da quello che è accaduto con i vecchi casolini e i
nuovi ipermercati.

2.c) Inoltre, per ridurre i costi (ed effettuare le predette
economia di scala), quello studio professionale ridurrà le spese
del personale e dunque dei collaboratori forensi, in primo luogo.

2.d) Questi collaboratori forensi, a loro volta, altri non sono
se non quegli avvocati che, in mancanza della concentrazione del
contenzioso, potrebbero operare in proprio. L'abolizione dei
minimi, dunque, comporta una loro trasformazione da liberi
professionisti in sostanziali lavoratori dipendenti.


Arrivato a questo punto, non mi resta che toccare un'ultima
questione.

In altri miei interventi ho detto che i "grossi studi" sono
destinati ad entrare in sofferenza. Per la verità, la questione è
in parte inesatta, perché saranno solo le grosse botteghe
artigianali, alle quali siamo abituati, a patire.

Non soffriranno, invece, quegli studi "all'americana", così
distanti dalla nostra mentalità, ma assai efficienti
nell'effettuare le economie di scala di cui ho fatto cenno,
perché essi operano sulla quantità (minimo margine di guadagno su
un ampio numero di posizioni aperte) e perché essi operano
essenzialmente come un imprenditore.

Ebbene, vedendo quel che vedo, rimango stupito del fatto che gli
intenti di "liberalizzazione" (viziata nei suoi presupposti dalle
ragioni che sopra ho detto) provengano proprio da chi dovrebbe
avere a cuore certi problemi.

Cosa fa lo studio "all'americana" per reggere i costi di mercato?
Assume un giovane praticante o un giovane avvocato e dà a loro
tremila euro al mese. Lordi.

Ma, attenzione, questi giovani non sono, formalmente,
dipendenti; ché anzi agli avvocati è vietato di svolgere la loro attività in regime subordinato.
Il che vuol dire che su quei tremila euro il giovane
dovrà non solo pagare le tasse (nella misura che sappiamo) e i
contributi previdenziali (in aumento). Poiché egli non è
giuridicamente un dipendente, quel giovane Collega non avrà
neppure le garanzie proprie di chi dipendente invece è. Nessun
orario di lavoro (il che vuol dire lavorare senza limite), nessun
diritto alle ferie o alla maternità. Nessun trattamento di fine
rapporto. Nessuna garanzia di stabilità del trattamento
retributivo.

Nulla impedisce, poi, allo Studio da cui egli dipende di
decidere, hic et nunc, di smettere di avvalersi della sua
attività, ove non fosse ritenuta più utile.

In sostanza, quel giovane ha tutto il peggio dell'essere di fatto
un dipendente e tutto il peggio di essere di diritto
un libero professionista. Né la sua posizione mi pare molto
dissimile (mutatis mutandis) da quella degli ottocenteschi operai
delle filande o delle miniere, all'inizio dell'industrializzazione.

A questo siamo già arrivati o arriveremo.

Ebbene è mai possibile che coloro che vogliono queste riforme non
se ne siano accorti?

E noi avvocati, vogliamo tutto ciò?

E i nostri Clienti vogliono tutto ciò?

A questi ultimi, riconosco un'esimente. A loro nulla è detto su
che cosa vuol dire effettivamente "liberalizzazione"
dell'attività forense. Ma questa è anche un po' colpa nostra,
perché neppure noi glielo diciamo.

Francesco Volpe

[N.d.e.: l'intervento riflette le opinioni dell'estensore e non
intende illustrare alcuna posizione ufficiale dell'Associazione]









 

Ultimo aggiornamento ( venerdì 14 marzo 2008 )
 
< Prec.   Pros. >
Varie > ContributiDECRITTAZIONI

martedì 16 maggio 2017

DI FRANCESCO VOLPE   Alcuni di Voi, Colleghi, forse non saranno riusciti a capire il...
+ leggi tutto

Varie > ContributiI DUE NUOVI VIZIR

martedì 16 maggio 2017

DI FRANCESCO VOLPE   Dopo un po’ che il mercante si era messo a vendere basti, la...
+ leggi tutto

Varie > ContributiIL SARTO, IL VIZIR E IL MERCANTE

lunedì 15 maggio 2017

di FRANCESCO VOLPE  C’erano una volta due sarti. Essi facevano a gara tra loro per...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiPAT: la firma PAdES apposta al modulo ricorso si estende a tutti i documenti

mercoledì 05 aprile 2017

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN  Nell’Ordinanza pubblicata in data 8 marzo 2017 il T.A.R. per il Lazio, Sede...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiLA FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PAT

giovedì 16 febbraio 2017

di Francesco Volpe 1) L'entrata in vigore del processo amministrativo telematico ha creato, come era...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiIL SENSO DEL RIDICOLO

mercoledì 08 febbraio 2017

 di FRANCESCO VOLPEQuando si perde il senso del ridicolo, non c'è più nessuna speranza di...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiIL PAT SI REGGE SU UN SISTEMA CHIUSO

giovedì 26 gennaio 2017

p DI FRANCESCO VOLPE  Con la sua entrata in vigore, il pat comincia a rivelare i suoi aspetti intimi....
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiUNA STORIA DI NATALE

giovedì 22 dicembre 2016

di FRANCESCO VOLPEVediamo da dove iniziare. Immaginate una giovane donna, nata alla fine dell'800. È...
+ leggi tutto

Appalti > ContributiDIFESA IN APPALTO - Ipotesi di rimedi

lunedì 19 settembre 2016

di IVONE CACCIAVILLANI,  La situazione di partenza Nell’attuale “congiuntura culturale”...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > Contributiuna folle giornata

venerdì 01 luglio 2016

Di Francesco Volpe   Ieri,  30 giugno 2016, il Consiglio di Stato, ad ore 11, emanava una circolare...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiOggi un cliente ha deciso di non fare ricorso

mercoledì 20 aprile 2016

di Giovanni Sala Jr.    Oggi un cliente ha deciso di non fare ricorso a causa del contributo unificato. Per...
+ leggi tutto

Varie > Contributi NEL RICORDO DEL PROF. LEOPOLDO MAZZAROLLI (TREVISO, 19 OTTOBRE 1930 - PADOVA, 4 MARZO 2015)

mercoledì 20 aprile 2016

di Alessandro Calegari Esattamente un anno fa, il 4 marzo 2015, a ottantaquattro anni, si spegneva a Padova, nella...
+ leggi tutto

Professione > Contributispecializzazioni forensi

giovedì 14 aprile 2016

di FRANCESCO VOLPE  Il TAR Lazio, con le sentenze 4424/2016; 4426/2016; 4427/2016 e 4428/2016m del 14 aprile 2016,...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiPROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO - REGIME TRANSITORIO

martedì 22 marzo 2016

 di FRANCESCO VOLPE Nella G.U. del 21 marzo è stato pubblicato il "regolamento" contenente...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiSarà davvero efficiente il processo amministrativo telematico?

giovedì 18 febbraio 2016

di Francesco Volpe Avvicinandosi la data del 1 luglio 2016, si può cominciare a fare alcune riflessioni generali...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiSUI NUOVI EFFETTI DELL'ISTANZA DI PRELIEVO

venerdì 08 gennaio 2016

di Francesco Volpe  La questione è già stata segnalata dal Presidente Lignani, in un...
+ leggi tutto

Professione > ContributiUn vademecum per l'avvocato specialista

giovedì 24 dicembre 2015

di STEFANO BIGOLARO  Caro collega che ti domandi se sia il caso di diventare specialista in qualche settore, mi...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiUna vicenda forense veneziana sul termine feriale

venerdì 18 settembre 2015

di IVONE CACCIAVILLANI I due interventi dell’Amico Francesco Volpe sulla vicenda della “leggina...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiADDENDA SULLA QUESTIONE DEI TERMINI FERIALI

lunedì 24 agosto 2015

di FRANCESCO VOLPE  Per completare il quadro, iniziato  con la mia precedente nota sulla sospensione feriale...
+ leggi tutto

Giustizia Amministrativa > ContributiA PROPOSITO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

martedì 11 agosto 2015

(OVVERO: COME TI RISOLVO UN PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO)   di FRANCESCO VOLPE  Il...
+ leggi tutto

Contenuti Multimediali
I piu' letti
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati