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SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AL RICORSO DELL'IMPRESA QUALE MANDATARIA DI ATI DA COSTITUIRE PDF Stampa E-mail
mercoledì 12 marzo 2008

TAR VENETO, sent. n. 489/2008.

 Nella fase antecedente a quella di costituzione dell'associazione temporanea di imprese, ben può ritenersi che ciascuna impresa sia titolare in via autonoma di una posizione differenziata e qualificata tale da attribuirle la legittimazione al ricorso.

La riscontrata insussistenza di una procura rilasciata dal legale rappresentante pro tempore di un' impresa quale soggetto che agisce in proprio, rende inconferente per la stessa Società il richiamo a qualsivoglia giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, cha ammetta la possibilità per la singola impresa facente parte di un'associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita di impugnare comunque, individualmente e nel proprio interesse, i provvedimenti che precludono all'associazione medesima la partecipazione alla gara ovvero l'aggiudicazione dell'appalto.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso        Presidente

Elvio Antonelli        Consigliere

Fulvio Rocco         Consigliere, estensore

ha pronunciato la seguente

      SENTENZA  

sui ricorsi riuniti R.G. 1564/2002 e R.G. 2063/2002, proposti da:

 - R.G. 1564/2002): Cotea – Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l., quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la Busi Impianti S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Amerigo Penta e dall’Avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Fondamenta Tolentini, Santa Croce n. 205

- R.G. 2063/2002):  Brancaccio Costruzioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Orlando e dall’Avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Palazzo Alverà, San Marco n. 3366,

contro

- R.G. 1564/2002 e R.G. 2063/2002): l’Interporto di Padova S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv Vittorio Domenichelli, dall’Avv. Sebastiano Artale e dall’Avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio di quest’ultimo, Via Felice Cavallotti n. 22,

e nei confronti

- R.G. 1564/2002 e R.G. 2063/2002):di De Lieto Costruzioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Vosa e dall’Avv. Chiara Cacciavillani, con  elezione di domicilio presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

per l’annullamento

del provvedimento con il quale l’Interporto di Padova S.p.a., ha dichiarato la De Lieto Costruzioni S.p.a. aggiudicataria della gara svoltasi in Padova in data 5 e 11 aprile 2002 ed avente per oggetto l’appalto dei lavori di costruzione del Distripark nell’ambito dell’Interporto di Padova; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente,

e per il risarcimento

 dei danni discendenti dai provvedimenti impugnati.

Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 23 giugno 2002 e il 18 settembre 2002 , nonché rispettivamente depositati il 20 luglio 2002 e il 23 settembre 2002;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Interporto di Padova S.p.a. e della De Lieto Costruzioni S.p.a;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 gennaio 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco)  l’Avv. Orsoni  per La Cotea – Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l.., l’Avv. De Martin, in sostituzione dell’Avv. Perulli, per la Brancaccio Costruzioni S.p.a. e l’Avv. Stevanato, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per l’Interporto di Padova S.p.a.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO  E  DIRITTO

1.1.    La Interporto di Padova S.p.a. ha emesso in data 5 febbraio 2002 un bando di gara per l’aggiudicazione mediante pubblico incanto, a’ sensi della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, dell’appalto “a corpo” dei “lavori di costruzione del D.I.P. – Distripark Interporto Padova”, all’interno dell’Interporto medesimo, per un importo a base d’asta pari ad € 26.475.061,00.-, dei quali € 24.397.146,00.- per lavori soggetti a ribasso, IVA esclusa (cfr. doc. 1 di parte ricorrente sub R.G. 1564/2002).

Il disciplinare di gara, recante le disposizioni integrative del bando, espressamente prescriveva – con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte e ai criteri di ammissibilità delle stesse – che nella busta “B” relativa all’offerta economica dovevano essere tra l’altro inclusi, a pena di esclusione:

a)    il computo metrico estimativo dell’intera opera, finalizzato a garantire la stazione appaltante dell’avvenuto studio analitico del progetto da parte dell’offerente e che sarebbe stato “utilizzato per l’individuazione delle categorie di lavoro concorrenti alla formazione delle giustificazioni delle voci di prezzo occorrenti alla valutazione delle offerte anomale”;

b)    le giustificazioni relative alle voci di prezzo elencate nello stesso disciplinare e concorrenti a formare un importo non inferiore al 75% di quello a base d’asta (cfr. ibidem, doc. 2, cap. I, pag. 6).

Durante la prima seduta del 5 aprile 2002, il Gruppo di Lavoro appositamente costituito dalla Società appaltante ha proceduto, a’ sensi dell’art. 2, comma 1-bis, della L. 109 del 1994, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ammesse, individuandola nella misura del 7,98475% .

Conseguentemente, è risultato che avevano presentato offerte con percentuali di ribasso superiori a tale soglia la Brancaccio Costruzioni S.p.a. (11,21%) e la De Lieto Costruzioni Generali S.pa. (9,50%) (cfr. ibidem, doc. 3).

Nella susseguente seduta dell’11 aprile 2002 il medesimo Gruppo di Lavoro ha esaminato sia l’offerta Brancaccio, sia l’offerta De Lieto, rilevando in particolare nei confronti di quest’ultima che il relativo computo metrico estimativo evidenziava delle irregolarità per quanto segnatamente attiene alla quantità e ai prezzi unitari applicati (cfr. ibidem, doc. 3, pag. 9); in particolare, per quanto attiene alle voci più significative (portati metallici, struttura prefabbricata e pensilina metallica), sono state individuate omissioni complessivamente comportanti un minor valore dell’offerta quantificato in € 540.000,00.- rispetto agli importi che sarebbe stato – viceversa – corretto indicare seguendo le prescrizioni del bando.

In tale sede, è stato quindi riscontrato che “le analisi prezzi presentano diverse voci con valori nettamente inferiori ai prezzi ordinariamente praticati nel mercato ordinario attuale”  e che non erano stati presentati “tutti i giustificativi prezzi richiesti dal disciplinare di gara. Per esempio”, omettendo di presentare “giustificativi prezzi, rappresentati da offerte commerciali o da dichiarazioni per tutti i materiali impiegati per la realizzazione dei sottofondi dei piazzali e dei pavimenti dei magazzini. Per diversi prezzi i giustificativi sono estremamente sintetici, tali da rendere non attuabile il riscontro fra quanto chiesto in progetto e quanto offerto dal Fornitore” (cfr. ibidem).

Anche per quanto attiene alla Brancaccio Costruzioni S.p.a. sono state evidenziate anomalie per quanto segnatamente attiene al computo metrico estimativo, in particolare con riguardo al “pavimento industriale magazzini”, ai “portali metallici sostegno tamponamento perimetrale in corrispondenza dei portoni sezionali” e alle “canalette prefabbricate per smaltimento acque meteoriche”  .

Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, formulato la proposta di escludere, in quanto incongrua, l’offerta di Brancaccio e di ritenere – per contro – congrua l’offerta di De Lieto, con conseguente possibilità di aggiudicazione a favore di quest’ultima concorrente.

Con deliberazione dd. 12 aprile 2002 il Consiglio di Amministrazione di Interporto ha accolto tale proposta del Gruppo di Lavoro e ha conseguentemente disposto l’aggiudicazione dei lavori a De Lieto.

1.2.    La Cotea  - Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. espone, a questo punto, di aver partecipato alla gara anzidetta quale impresa mandataria capogruppo dell’associazione temporanea di imprese da essa costituita con la Busi Impianti S.p.a., presentando un’offerta con ribasso unico percentuale del 7,51% (cfr. ibidem, doc. 5) risultata prima nella graduatoria delle offerte non  anomale.

Cotea riferisce di aver avuto notizia dell’avvenuta aggiudicazione della gara a favore di De Lieto soltanto in data 10 giugno 2002 a seguito di istanza di accesso presentata alla stazione appaltante a’ sensi dell’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e, reputando l’illegittimità dell’aggiudicazione medesima, con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 1564/2002) chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Interporto di Padova S.p.a. ha dichiarato la De Lieto Costruzioni S.p.a. aggiudicataria della gara svoltasi in Padova in data 5 e 11 aprile 2002 ed avente per oggetto l’appalto dei lavori di costruzione del Distripark nell’ambito dell’Interporto di Padova; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Cotea, dopo aver diffusamente illustrato la piena riconducibilità di Interporto nel novero dei cc.dd. “organismi di diritto pubblico” presupposti dalla disciplina di diritto comunitario, con conseguente sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del giudice amministrativo, ha dedotto l’avvenuta violazione dell’art. 21, comma 1-bis, della L. 109 del 1994, della lex specialis costituita dal bando di gara in relazione alla documentazione richiesta a corredo dell’offerta, nonché eccesso di potere, per manifesta incongruenza, illogicità e carenza di motivazione.

1.3.    Si è costituita in giudizio Interporto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in  quanto la stazione appaltante non potrebbe, nella specie, configurarsi quale “organismo di diritto pubblico”; in subordine, la medesima Interporto, replicando puntualmente alle censure avversarie, ha concluso per la reiezione del ricorso.

1.4.    Analoghe conclusioni sono state pure rassegnate dalla controinteressata De Lieto, parimenti costituitasi in giudizio; la medesima controinteressata ha peraltro eccepito in via preliminare anche l’inammissibilità del ricorso in quanto nella specie notificato soltanto dalla mandataria di un’associazione temporanea di imprese non ancora costituita, e non già anche dall’impresa mandante.

1.5.    Con sentenza n. 3841 dd. 1 agosto 2002 la Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente alle anzidette conclusioni rassegnate da Interporto e da De Lieto.

Tale sentenza è stata tuttavia riformata con rinvio a questo stesso giudice per effetto della decisione n. 4748 dd. 22 agosto 2003 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato nel presupposto della piena riconduzione di Interporto al novero degli “organismi di diritto pubblico”; e va pure evidenziato che anche le Sezioni Unite della Cassazione Civile, adite da Interporto con ricorso proposto a’ sensi dell’art. 111, u.c., Cost., dell’art. 36 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 360, n. 1) c.p.c., hanno a loro volta statuito, con sentenza n. 9940 dd. 12 maggio 2005, in senso conforme al giudice di appello.

1.6.    Essendo stato riassunta la causa innanzi a questo giudice, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle domande rispettivamente proposte.

2.1. Con il secondo ricorso in epigrafe, proposto sub R.G.2063/2002, pure Brancaccio ha chiesto l’annullamento dei medesimi atti impugnati da Cotea.

Anche tale parte  ricorrente, dopo aver a sua volta diffusamente illustrato la qualità “organismo di diritto pubblico” rivestita da Interporto al fine di fondare la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo, ha dedotto l’avvenuta violazione dell’art. 21, comma 1-bis, della L. 109 del 1994, l’avvenuta violazione della lex specialis costituita dal bando di gara, nonché eccesso di potere per motivazione incongrua, illogica e contraddittoria, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per illogicità e contraddittorietà degli atti e per disparità di trattamento.

Brancaccio ha pure chiesto il risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati, riservandosi di quantificarne l’ammontare nel prosieguo di causa.

2.2. Anche in tale procedimento si è costituito Interporto, parimenti eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e concludendo in subordine per la reiezione del ricorso.

2.3. Analoghe conclusioni sono state rassegnate da De Lieto, parimenti costituitasi.

3. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

4. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti per la ben evidente connessione oggettive delle due impugnazioni descritte in epigrafe.

5. Tutto ciò premesso, va’ innanzitutto evidenziato che la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente causa discende sia dalla predetta decisione n. 4748 dd. 22 agosto 2003 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato nel presupposto della piena riconduzione di Interporto al novero degli “organismi di diritto pubblico”, sia dalla susseguente sentenza  n. 9940 dd. 12 maggio 2005 poi resa dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile a’ sensi dell’art. 111, u.c., Cost., dell’art. 36 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 360, n. 1) c.p.c.

E’ ben evidente che tali pronunce dichiarative della giurisdizione di questo giudice espletano effetto non soltanto nel procedimento sub R.G. 1564/2002, in ordine al quale sono state segnatamente rese, ma anche nei riguardi del procedimento proposto sub R.G. 2083/2002, ora riunito al primo.

6. Il Collegio deve quindi farsi carico di disaminare l’eccezione preliminare sollevata da De Lieto con riguardo al ricorso proposto sub R.G. 1564/2002 da Cotea in relazione alla circostanza che l’atto introduttivo del giudizio risulterebbe nella specie notificato soltanto dalla mandataria di un’associazione temporanea di imprese non ancora costituita, e non già anche dall’impresa mandante.

Tale eccezione risulta argomentata con richiamo ad una pregressa giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2001 n. 3950, secondo la quale – in effetti – “se più imprese hanno partecipato ad un appalto pubblico presentando un’unica offerta, senza tuttavia costituire un’associazione temporanea di imprese ma solamente manifestando l’intenzione di costituirsi in associazione una volta divenute aggiudicatarie, tale intenzione non ha alcuna rilevanza verso i terzi, e tantomeno determina il conferimento di particolari poteri rappresentativi a una delle imprese. Pertanto, in caso di esclusione dall’appalto di tali imprese, esse sono tutte onerate dall’impugnazione, non essendo invece sufficiente la proposizione del ricorso da parte di una sola di esse, atteso che l’interesse al ricorso non può insorgere in una sola di esse poiché un’ipotetica riammissione alla gara non potrebbe comunque riguardare le imprese che non hanno impugnato l’esclusione, le quali” – per l’appunto – “devono definitivamente ritenersi estromesse dalla gara” .

Altra giurisprudenza ha - per contro - sostenuto che nella fase antecedente quella di costituzione dell’associazione temporanea di imprese, ben può ritenersi che ciascuna impresa sia titolare in via autonoma di una posizione differenziata e qualificata tale da attribuirle la legittimazione al ricorso, posto che in tale fase effettivamente sussistono tanti interessi legittimi quante sono le imprese costituende, la cui sostanzialità è data dal rapporto tra ciascuna di esse e il bene della vita “partecipazione alla gara” - strumentale rispetto al bene della vita “aggiudicazione dell’appalto” - cui la stessa impresa si è impegnata, congiuntamente ad una o più altre, in forza della manifestazione di volontà espressa in sede di domanda (cfr. così, ad es., T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 16 novembre 2000, n. 3594).

Del resto, sempre in tal senso era stato pure statuito in passato dallo stesso giudice di appello che l’impresa mandataria di un’associazione temporanea di imprese può proporre ricorso giurisdizionale anche senza esternare nell’impugnativa la propria qualificazione derivante dal mandato, sempre che non risulti contestato quest'ultimo rapporto, assunto quale titolo di legittimazione ad agire nei confronti dell'amministrazione appaltante (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 1998 n. 187): e ciò nel presupposto che legittimati ad impugnare gli atti di aggiudicazione a terzi di una gara di appalto sono le singole imprese riunite in associazione  temporanea e l’impresa capogruppo sia in proprio che nella qualità di rappresentante le varie imprese, dal momento che il conferimento di poteri mediante procura dura per tutte le pratiche dell'appalto anche dopo l'aggiudicazione e vale anche per proporre ricorso dopo la conclusione della gara (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 marzo 1987, n. 127).

Invero, nella propria memoria del 5 dicembre 2007 Cotea ha evidenziato che con ordinanza n. 6677 dd. 14 novembre 2006 la Sez. V del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, a’ sensi dell’art. 234 (già 177) del Trattato CE la questione pregiudiziale se l’art. 1 della direttiva 89/665/CEE (recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori) come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (a sua volta recante il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) osti a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto posa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica e che abbia partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, senza vederselo attribuire.

La Corte adita, con la conseguente ordinanza dd. 4 ottobre 2007 resa nella causa C-492/06, Consorzio Elisoccorso San Raffaele, a sua volta  ha affermato che l’art. 1 della direttiva 89/665/CEE e successive modifiche “deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell’appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire”.

Tuttavia, tale pronuncia non giova alla particolare posizione della medesima Cotea così come dedotta nella presente causa, posto che dalla stessa lettura del mandato conferito dal suo legale rappresentante pro tempore al proprio patrocinio e apposto a margine dell’atto introduttivo del giudizio consta che il legale rappresentante pro tempore della ricorrente Società, Ing. Silvio Trentin, ha testualmente conferito il mandato stesso “all’Avv. Amerigo Penta del Foro di Bologna e all’Avv. Giorgio Orsoni” soltanto come amministratore di “Cotea Costruzioni Edili Idrauliche S.r.l. … in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita”  (recte: “da costituire) con l’Impresa Busi Impianti S.pa.”, e non già di Cotea Costruzioni Idrauliche S.r.l. quale soggetto societario che agisce anche in proprio.

Pertanto, la riscontrata insussistenza di una procura rilasciata dal legale rappresentante pro tempore di Cotea quale soggetto che agisce in proprio rende inconferente per la stessa Società il richiamo a qualsivoglia giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, che ammetta la possibilità per la singola impresa facente parte di un’associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita di impugnare comunque, individualmente e nel proprio interesse, i provvedimenti che precludono all’associazione medesima la partecipazione alla gara ovvero l’aggiudicazione dell’appalto: e da ciò, quindi, non può che discendere l’inammissibilità del ricorso proposto sub R.G. 1564/2002.

7.1. Il ricorso proposto sub R.G. 2063/2002 va parimenti dichiarato inammissibile, ma sotto il ben diverso profilo della carenza di interesse alla sua proposizione.

7.2. Nel processo verbale della seduta del Gruppo di Lavoro dd.. 11 aprile 2002, si legge quanto segue: “La seduta ha inizio alle ore 09.15. Sono presenti per il gruppo di lavoro: Giacomo De Luca, Presidente, Raul Orvieto, Nicola Rossi, Paolo Stimamiglio e Sergio Rossato (anche con il ruolo di Segretario). Sono inoltre presenti l’Ing. Francesco Munari e il dr. Paolo Pandolfo della Società Interporto di Padova S.p.A. Il Presidente ricorda che nel corso della precedente seduta del 5 aprile scorso, in base ai calcoli effettuati, è risultato che le Concorrenti che avevano presentato offerte con percentuali di ribasso superiori alla soglia di anomalia (7,98475 %) sono le seguenti: Brancaccio Costruzioni S.p.A., percentuale di ribasso offerta pari al 11,21 %; De Lieto Costruzioni Generali S.p.A., percentuale di ribasso offerta pari al 9,50 %. Ai fini di valutare le offerte nel bando di gara sono state indicati i seguenti documenti che le imprese concorrenti dovevano presentare in sede di presentazione dell'offerta: 1. computo metrico estimativo dell'intera opera. L’elaborato è finalizzato a garantire la Società     Appaltante dell’avvenuto studio analitico del progetto da parte del concorrente;     2. le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello a base d'asta; nel bando di gara sono state indicate     obbligatoriamente n° 22 voci, costituite a loro volta da più sottovoci.  Nella redazione delle giustificazioni delle voci di prezzo l'Impresa concorrente doveva indicare: il costo della manodopera desunto dalle tabelle relative all’ultimo rilevamento del Magistrato     alle Acque di Venezia valide per la provincia di Padova;  per materiali la cui vendita avvenga sulla base di listini pubblici del produttore o rivenditore l’impresa doveva allegare le fotocopie dei suddetti listini;  per i materiali non dotati di listini pubblici si doveva allegare copia autentica di contratti eventualmente già stipulati, ovvero contratti di futura vendita ovvero di corrispondenza commerciale sottoscritta tra le parti; l’incidenza delle spese generali non doveva essere inferiore al 7% (settepercento) e quella dell’utile d'impresa non inferiore al 5%(cinquepercento), pena l'esclusione dell’appalto. Ai sensi della normativa vigente l’esame dell'offerta anomala, attraverso le giustificazioni presentate, consiste nel valutare la congruità dell'offerta presentata e sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.  La congruità dell'offerta è valutabile prendendo in esame sia le quantità che i prezzi unitari, entrambi indicati nel computo metrico estimativo. Si procede quindi all’esame dell’istruttoria compiuta in merito alle offerte in questione. Il Presidente espone ai Colleghi la relazione tecnica elaborata dal Responsabile Tecnico della Società, Ing. Francesco Munari, relativamente alle verifiche di rito. Il Gruppo di Lavoro ringrazia l’Ing. Francesco Munari per l'importante contributo tecnico fornito per consentire la piena valutazione delle offerte. Vengono quindi esaminati dal Gruppo di Lavoro i punti rilevati relativi alle anomalie delle offerte, consultando direttamente la documentazione di gara presentata dalle Ditte interessate. Si riporta quindi a verbale quanto emerso nel corso della verifica effettuata dal Gruppo di Lavoro,     sulla scorta dell’analisi tecnica svolta e delle verifiche effettuate nel corso della riunione. Concorrente: Impresa  Brancaccio Costruzioni S.p.A. L’Impresa Brancaccio Costruzioni ha presentato la documentazione per la verifica della congruità dell’offerta costituita da: la relazione giustificativa per l’applicazione degli oneri per spese generali ed utili d'impresa ridotti rispettivamente al 7% e 5%; il Computo Metrico Estimativo, redatto in modo dettagliato ed analitico; le giustificazioni delle voci di prezzo; la corrispondenza commerciale allegata alle giustificazioni di prezzo. Computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo presenta delle irregolarità per quanto riguarda quantità e prezzi unitari applicati, e precisamente le più significative sono di seguito descritte: Pavimento industriale magazzini: Il concorrente nel computo riporta un prezzo unitario di euro/mq 15.97, di cui allega la giustificazione n. 44 e l'offerta commerciale n. 11. Ma tale offerta della ditta Sveme S.r.1. è relativa alla sola posa in opera delle armature, dei calcestruzzi e delle lavorazioni necessarie per dare l’opera eseguita a regola d'arte; manca completamente l’incidenza dei materiali: il calcestruzzo e l’armatura che hanno un costo rispettivamente di circa 19,00 euro/mq e di 7,75 euro/mq. L’incidenza dei predetti materiali, per l’intero intervento ammonta a circa a 1.300.000,00 euro.  Portali metallici sostegno tamponamento perimetrale in corrispondenza dei portoni sezionali: nel computo metrico presentato dal concorrente non si trova traccia di tali portali metallici che hanno una incidenza complessiva per l’intero intervento di circa 175.000,00 euro. Canalette prefabbricate per smaltimento acque meteoriche: il concorrente riporta un prezzo unitario di 163,10 euro/ml giustificandolo con una analisi che riporta l’incidenza di materiali e manodopera come se il manufatto fosse realizzato in opera (escludendo l’impiego di qualsiasi mezzo di sollevamento). Poiché invece si tratta di un manufatto prefabbricato, come confermato dalla stessa Impresa, l’analisi del prezzo non è corretta perché non riporta il costo del manufatto a piè d’opera con allegata la relativa offerta commerciale e l'incidenza economica della sua posa in opera. Il prezzo unitario presentato dal concorrente in realtà è sotto stimato di almeno 100 euro/ml, che determina un’incidenza complessiva per l'intero intervento di circa 150.000,00.- euro.  Concorrente: Impresa De Lieto S.p.A. L’Impresa De Lieto ha presentato la documentazione per la verifica della congruità dell’offerta costituita da: La relazione giustificativa per l'applicazione degli oneri per spese generali ed utili d'impresa ridotti rispettivamente al 7% e 5%; il Computo metrico estimativo, redatto in modo dettagliato ed analitico; le giustificazioni delle voci di prezzo; la corrispondenza commerciale allegata alle giustificazioni di prezzo; computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo presenta delle irregolarità per quanto riguarda quantità e prezzi unitari applicati, e precisamente le più significative sono di seguito descritte: portali metallici sostegno tamponamento perimetrale in corrispondenza dei portoni sezionali: nel computo metrico presentato dal concorrente non si trova traccia di tali portali metallici che hanno una incidenza complessiva per l'intero intervento di circa 175.000,00 euro;  Struttura prefabbricata: l’Impresa ha computato un valore delle strutture prefabbricate pari a 4.863.726,08 euro allegando alle giustificazioni l’offerta della Pizzarotti Prefabbricati -che risulta essere di 4.409.983,48 euro. Se a tale offerta si aggiungono gli oneri previsti per spese generali ed utili d’impresa la De Lieto doveva computare un valore di almeno 4.954.616.44, euro. Risulta, quindi, che nel computo metrico estimativo non sono stati riportati oneri per oltre 90.000 euro. Pensilina metallica a sbalzo: il concorrente ha computato una superficie di 4.303 mq. mentre la reale superficie corrisponde a 4.939 mq. con una differenza di 636 mq; il concorrente inoltre ha indicato un prezzo unitario di applicazione pari a 63,52 euro/mq derivante da un’offerta della S.L.I.A. Serramenti d’autore di euro/mq 55,11,  espressa in forma forfetaria senza indicazione alcuna sulla sua composizione. Poiché il prezzo unitario proposto dalla S.L.I.A. risulta nettamente inferiore ai normali prezzi di mercato della pensilina metallica così come descritta nel progetto osto in gara di circa 100 euro/mq si può ritenere che nel computo dell’Impresa non risultino riportati oneri per 50-60 euro per ogni mq di copertura determinando un minor valore di circa 275.000 euro. Analisi prezzi. Le analisi prezzi presentano diverse voci con valori nettamente inferiori ai prezzi ordinariamente praticati nel mercato ordinario attuale. I più significativi sono di seguito descritti: Pavimento industriale in calcestruzzo corazzato: nell’analisi n° 89 l'Impresa riporta costi per il trattamento antipolvere del pavimento pari a 2,39 euro/mq; pavimento sopraelevato: nell’analisi n° 106 l’Impresa riporta costi per tutto il materiale necessario per la formazione del pavimento sopraelevato pari a 40,05 euro/mq. Giustificativi prezzi. Il Concorrente non ha presentato tutti i giustificativi prezzi richiesti dal disciplinare di gara. Per esempio non ha presentato giustificativi  prezzi, rappresentati da offerte commerciali o da dichiarazioni per tutti i materiali impiegati per la realizzazione dei sottofondi dei piazzali e dei pavimenti dei magazzini. Per diversi prezzi i giustificativi sono estremamente sintetici, tali da rendere non attuabile il riscontro fra quanto richiesto in progetto e quanto offerto dal Fornitore. Secondo il Consigliere Nicola Rossi, le irregolarità evidenziate nell’offerta della ditta Brancaccio Costruzioni sono molto evidenti. Il Consigliere Raul Orvieto sottolinea anche che non si dovrebbero trascurare nemmeno le caratteristiche di affidabilità delle aziende. Il Presidente del Gruppo di Lavoro sottolinea che, a suo parere, quanto ora emerso dopo le verifiche effettuate andrà evidenziato al Consiglio di Amministrazione, onde consentire allo stesso di valutare appieno la questione. Il Presidente rileva che le anomalie riscontrate nella verifica dell’offerta presentata dalla Ditta Brancaccio Costruzioni S.p.A. risultano essere rilevanti rispetto all’entità complessiva dell’appalto. Per quanto invece concerne le anomalie riscontrate nella verifica del1'’offerta presentata dalla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A,. esse risultano di lieve entità. Gli altri Componenti del Gruppo di Lavoro concordano con la valutazione formulata dal Presidente. A seguito dell’esaustiva discussione, il Gruppo di Lavoro unanimemente stabilisce, in base all’istruttoria formulata di proporre al Consiglio di Amministrazione quanto segue: di escludere, in quanto ritenuta non congrua, l’offerta anomala presentata dalla Ditta Brancaccio Costruzioni S.p.A.; di ritenere congrua l’offerta anomala presentata dalla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A.; di aggiudicare pertanto la gara in oggetto alla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A. che, in sede di offerta, ha presentato una percentuale di ribasso del 9,50 % (nove virgola cinquanta per cento).Alle ore 12.00, la seduta viene chiusa”.

Nel susseguente verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 220 dd. 12 aprile 2002 si legge, per quanto qui segnatamente interessa, quanto segue.

“Su invito del Presidente, il Vice Presidente Giacomo De Luca, quale Presidente dell'apposito Gruppo di Lavoro, ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 6 novembre 200l, ha deliberato l'espletamento della gara d'appalto ed il relativo Dando di gara inerente l’intervento denominato “D.I.P. - Distripark Interporto Padova”. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: “di nominare un gruppo di lavoro, composto dal Vice Presidente Giacomo De Luca (cui spetterà il ruolo di Presidente), dai Consiglieri Raul Orvieto, Nicola Rossi e Paolo Stimamiglio, nonchè dal Direttore Sergio Rossato (anche con funzioni di Segretario), delegato all’espletamento, ad eccezione del solo affidamento dei lavori, delle procedure di gara relative alla realizzazione del “D.I.P. - -Distripark Interporto Padova”; il gruppo di lavoro potrà deliberare qualora sia stato preventivamente convocato e le sue sedute saranno valide quando sia presente la maggioranza dei componenti”. Conseguentemente, la Società ha provveduto alla pubblicazione del Bando di Gara nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si è inoltre provveduto alla pubblicazione di un estratto del Bando su quotidiani nazionali e locali. Procedura effettuata … Seduta dell’11 aprile 2002. Il Gruppo di Lavoro si è riunito per discutere l’esame istruttorio delle offerte cosiddette anomale. Il Gruppo di Lavoro, avvalendosi del supporto tecnico fornito dagli Uffici, ha rilevato le seguenti osservazioni. Ai fini di valutare le offerte nel bando di gara sono stati indicati i seguenti documenti che le imprese concorrenti dovevano presentare in sede di presentazione dell’offerta: 1. computo metrico estimativo dell’opera. L’elaborato è finalizzato a garantire la Società Appaltante dell’avvenuto studio analitico del progetto da parte del concorrente; 2. le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello a base d'asta; nel bando di gara sono state indicate     obbligatoriamente n° 22 voci, costituite a loro volta da più sottovoci.  Nella redazione delle giustificazioni delle voci di prezzo l'Impresa concorrente doveva indicare: il costo della manodopera desunto dalle tabelle relative all’ultimo rilevamento del Magistrato     alle Acque di Venezia valide per la provincia di Padova;  per materiali la cui vendita avvenga sulla base di listini pubblici del produttore o rivenditore l’impresa doveva allegare le fotocopie dei suddetti listini;  per i materiali non dotati di listini pubblici si doveva allegare copia autentica di contratti eventualmente già stipulati, ovvero contratti di futura vendita ovvero di corrispondenza commerciale sottoscritta tra le parti; l’incidenza delle spese generali non doveva essere inferiore al 7% (settepercento) e quella dell’utile d'impresa non inferiore al 5%(cinquepercento), pena l'esclusione dell’appalto. Ai sensi della normativa vigente l’esame dell'offerta anomala, attraverso le giustificazioni presentate, consiste nel valutare la congruità dell'offerta presentata e sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente.  La congruità dell'offerta è valutabile prendendo in esame sia le quantità che i prezzi unitari, entrambi indicati nel computo metrico estimativo. Si procede quindi all’esame dell’istruttoria compiuta in merito alle offerte in questione. Il Presidente espone ai Colleghi la relazione tecnica elaborata dal Responsabile Tecnico della Società, Ing. Francesco Munari, relativamente alle verifiche di rito. Il Gruppo di Lavoro ringrazia l’Ing. Francesco Munari per l’importante contributo tecnico fornito per consentire la piena valutazione delle offerte. Vengono quindi esaminati dal Gruppo di Lavoro i punti rilevati relativi alle anomalie delle offerte, consultando direttamente la documentazione di gara presentata dalle Ditte interessate. Si riporta quindi a verbale quanto emerso nel corso della verifica effettuata dal Gruppo di Lavoro,     sulla scorta dell’analisi tecnica svolta e delle verifiche effettuate nel corso della riunione. Concorrente: Impresa  Brancaccio Costruzioni S.p.A. L’Impresa Brancaccio Costruzioni ha presentato la documentazione per la verifica della congruità dell’offerta costituita da: la relazione giustificativa per l’applicazione degli oneri per spese generali ed utili d'impresa ridotti rispettivamente al 7% e 5%; il computo metrico estimativo, redatto in modo dettagliato ed analitico; le giustificazioni delle voci di prezzo; la corrispondenza commerciale allegata alle giustificazioni di prezzo. Computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo presenta delle irregolarità per quanto riguarda quantità e prezzi unitari applicati, e precisamente le più significative sono di seguito descritte: Pavimento industriale magazzini: Il concorrente nel computo riporta un prezzo unitario di euro/mq 15.97, di cui allega la giustificazione n. 44 e l'offerta commerciale n. 11. Ma tale offerta della ditta Sveme S.r.1. è relativa alla sola posa in opera delle armature, dei calcestruzzi e delle lavorazioni necessarie per dare l’opera eseguita a regola d'arte; manca completamente l’incidenza dei materiali: il calcestruzzo e l’armatura che hanno un costo rispettivamente di circa 19,00 euro/mq e di 7,75 euro/mq. L’incidenza dei predetti materiali, per l’intero intervento ammonta a circa a 1.300.000,00 euro.  Portali metallici sostegno tamponamento perimetrale in corrispondenza dei portoni sezionali: nel computo metrico presentato dal concorrente non si trova traccia di tali portali metallici che hanno una incidenza complessiva per l’intero intervento di circa 175.000,00 euro. Canalette prefabbricate per smaltimento acque meteoriche: il concorrente riporta un prezzo unitario di 163,10 euro/ml giustificandolo con una analisi che riporta l’incidenza di materiali e manodopera come se il manufatto fosse realizzato in opera (escludendo l’impiego di qualsiasi mezzo di sollevamento). Poiché invece si tratta di un manufatto prefabbricato, come confermato dalla stessa Impresa, l’analisi del prezzo non è corretta perché non riporta il costo del manufatto a piè d’opera con allegata la relativa offerta commerciale e l'incidenza economica della sua posa in opera. Il prezzo unitario presentato dal concorrente in realtà è sotto stimato di almeno 100 euro/ml, che determina un’incidenza complessiva per l'intero intervento di circa 150.000,00.- euro.  Concorrente: Impresa De Lieto S.p.A. L’Impresa De Lieto ha presentato la documentazione per la verifica della congruità dell’offerta costituita da: La relazione giustificativa per l'applicazione degli oneri per spese generali ed utili d'impresa ridotti rispettivamente al 7% e 5%; il Computo metrico estimativo, redatto in modo dettagliato ed analitico; le giustificazioni delle voci di prezzo; la corrispondenza commerciale allegata alle giustificazioni di prezzo; computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo presenta delle irregolarità per quanto riguarda quantità e prezzi unitari applicati, e precisamente le più significative sono di seguito descritte: portali metallici sostegno tamponamento perimetrale in corrispondenza dei portoni sezionali: nel computo metrico presentato dal concorrente non si trova traccia di tali portali metallici che hanno una incidenza complessiva per l'intero intervento di circa 175.000,00 euro;  Struttura prefabbricata: l’Impresa ha computato un valore delle strutture prefabbricate pari a 4.863.726,08 euro allegando alle giustificazioni l’offerta della Pizzarotti Prefabbricati -che risulta essere di 4.409.983,48 euro. Se a tale offerta si aggiungono gli oneri previsti per spese generali ed utili d’impresa la De Lieto doveva computare un valore di almeno 4.954.616.44, euro. Risulta, quindi, che nel computo metrico estimativo non sono stati riportati oneri per oltre 90.000 euro. Pensilina metallica a sbalzo: il concorrente ha computato una superficie di 4.303 mq. mentre la reale superficie corrisponde a 4.939 mq. con una differenza di 636 mq; il concorrente inoltre ha indicato un prezzo unitario di applicazione pari a 63,52 euro/mq derivante da un’offerta della S.L.I.A. Serramenti d’autore di euro/mq 55,11,  espressa in forma forfetaria senza indicazione alcuna sulla sua composizione. Poiché il prezzo unitario proposto dalla S.L.I.A. risulta nettamente inferiore ai normali prezzi di mercato della pensilina metallica così come descritta nel progetto osto in gara di circa 100 euro/mq si può ritenere che nel computo dell’Impresa non risultino riportati oneri per 50-60 euro per ogni mq di copertura determinando un minor valore di circa 275.000 euro. Analisi prezzi. Le analisi prezzi presentano diverse voci con valori nettamente inferiori ai prezzi ordinariamente praticati nel mercato ordinario attuale. I più significativi sono di seguito descritti: Pavimento industriale in calcestruzzo corazzato: nell’analisi n° 89 l'Impresa riporta costi per il trattamento antipolvere del pavimento pari a 2,39 euro/mq; pavimento sopraelevato: nell'analisi n° 106 l’Impresa riporta costi per tutto il materiale necessario per la formazione del pavimento sopraelevato pari a 40,05 euro/mq. Giustificativi prezzi. Il Concorrente non ha presentato tutti i giustificativi prezzi richiesti dal disciplinare di gara. Per esempio non ha presentato giustificativi prezzi, rappresentati da offerte commerciali o da dichiarazioni per tutti i materiali impiegati per la realizzazione dei sottofondi dei piazzali e dei pavimenti dei magazzini. Per diversi prezzi i giustificativi sono estremamente sintetici, tali da rendere non attuabile il riscontro fra quanto richiesto in progetto e quanto offerto dal Fornitore . Da ultimo il Vice Presidente De Luca riferisce che il Gruppo di Lavoro, nei limiti dell’incarico affidatogli dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 200l, ed in base all’istruttoria effettuata, ha quindi unanimemente stabilito di proporre al Consiglio di Amministrazione quanto segue: di escludere, in quanto ritenuta non congrua, l’offerta presentata dalla Ditta Brancaccio Costruzioni S.p.A.; di ritenere congrua l’offerta presentata dalla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A.; di aggiudicare pertanto la gara in oggetto alla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A. che, in sede di offerta, ha presentato una percentuale di ribasso del 9,50 % (nove virgola cinquanta per cento). Il Presidente ringrazia a nome del Consiglio il Gruppo di Lavoro e gli Uffici della Società per l'ottimo lavoro svolto; egli propone, inoltre, qualora dalla discussione non emergano particolari problematiche, di approvare la proposta formulata dal Gruppo di Lavoro. Su richiesta del Vice Presidente Toscani, dei Consiglieri Di Lenardo e Barbiero vengono fornite alcune delucidazioni tecniche. Secondo il Consigliere Barbiero, era forse preferibile, se possibile, che i Consiglieri avessero ricevuto in anticipo le conclusioni dell’operato del Gruppo di Lavoro. Il Presidente del Collegio Sindacale, Ciro Forcella, esprime dei dubbi sul fatto che si potessero divulgare in anticipo i documenti di gara, anche perché, nel corso della seduta odierna, vi è la possibilità di effettuare tutti gli approfondimenti necessari. Esaurita l'ampia discussione,    il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’operato del Gruppo di Lavoro e alla luce della relativa istruttoria effettuata, a voti unanimi delibera: di escludere l’offerta presentata dalla Ditta Brancaccio Costruzioni S.p.a., in quanto ritenuta non congrua; di ritenere congrua l’offerta presentata dalla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A.; di aggiudicare pertanto la gara in oggetto alla Ditta De Lieto Costruzioni Generali S.p.A. che, in sede di offerta, ha presentato una percentuale di ribasso del 9,50 % (nove virgola cinquanta per cento); di approvare il contratto d’appalto con la Ditta aggiudicataria, agli atti della seduta, autorizzando la sottoscrizione e l’adozione di tutti gli atti e di tutte le iniziative inerenti e conseguenti. A nome del Consiglio, il Presidente ringrazia l’Ufficio Tecnico della Società per l’importante lavoro svolto. …”.

Orbene, nelle proprie censure Brancaccio rileva che, in evidente difformità sia da quanto previsto dall’allora vigente art. 21, comma 1-bis, della L. 109 del 1994 (cfr. ivi, laddove in particolare è disposto che “le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta”), sia da quanto previsto dallo stesso bando di gara (nel quale, a sua volta, si chiedeva la produzione nella busta B dell’elencazione analitica delle voci di prezzo per le quali dovevano essere fornite le giustificazioni e che concorrevano a formare un importo non inferiore al 75% di quello a base d’asta), il Gruppo di Lavoro dapprima, e il Consiglio di Amministrazione di Interporto poi, hanno ritenuto congrua l’offerta di De lieto, ancorché difforme rispetto sia alla fonte legislativa primaria, sia alla fonte normativa speciale della gara.

La medesima ricorrente – altresì – ha evidenziato la sussistenza di un vizio di motivazione laddove il Gruppo di Lavoro prima, e il Consiglio di Amministrazione poi, hanno disposto l’aggiudicazione a favore di De Lieto senza che nell’ambito della verbalizzazione delle relative determinazioni raggiunte da tali organi della stazione appaltante venisse giustificato il passaggio logico-argomentativo tra la surriportata evidenziazione delle intrinseche carenze che contraddistinguevano l’offerta di De Lieto e la decisione di aggiudicare comunque la gara a tale concorrente.

Le suesposte  censure risulterebbero – invero – fondate, se considerate per se stanti.

Il Collegio, in tal senso, non sottace che la valutazione dell’anomalia delle offerte nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica è contraddistinto da ampia discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti , di per sé insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può per certo sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334)

Nella verifica dell’anomalia, pertanto, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo allorquando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, e ciò a causa del residuare di dubbi circa l'idoneità dell’offerta minata da spie strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334 testè citata), ovvero allorquando l’indagine compiuta al riguardo dalla stazione appaltante evidenzi profili di  manifesta irrazionalità ed evidente travisamento dei fatti (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2000 n. 2908).

Nel caso in esame, l’offerta di De Lieto risulta invero contraddistinta da ampie irregolarità nella documentazione dei prezzi offerti, che la stazione appaltante ha in buona sostanza ritenuto di superare, nonostante affermazioni alquanto gravi e del tutto dirimenti al riguardo (si pensi, ad esempio, al surriportato passaggio contenuto nei verbale sia del Gruppo di lavoro che del Consiglio di Amministrazione secondo il quale “per diversi prezzi i giustificativi sono estremamente sintetici; tali da rendere non attuabile il riscontro tra quanto chiesto in progetto e quanto offerto dal Fornitore”) soltanto in un’ottica – all’evidenza distorta – di indimostrata, “lieve entità”  rispetto all’anomalia parimenti rilevata nei riguardi dell’offerta di Brancaccio.

Peraltro, anche per quanto attiene all’offerta presentata dalla stessa  Brancaccio il Gruppo di lavoro prima, e il Consiglio di Amministrazione di Inteporto poi, hanno evidenziato – come ben si è visto – copiose irregolarità, che la difesa della medesima ricorrente in modo altrettanto apodittico si è a sua volta limitata, nell’atto introduttivo del giudizio, a definire “lievi” e tali – quindi – da asseritamente comportare, come conseguenza, che “la gara andava pertanto aggiudicata alla Ditta Brancaccio Costruzioni S.p.a., prima nella graduatoria provvisoria” (cfr. pag. 13 del relativo ricorso).

Se così è, quindi, non è dato comunque di evidenziare la stessa sussistenza dell’interesse di Brancaccio a chiedere l’annullamento della pur illegittima aggiudicazione disposta a favore di De Lieto,  quando risulta per tabulas  che essa stessa non avrebbe potuto rendersi legittimamente aggiudicataria dei lavori in questione, stante le puntuali contestazioni mosse nei confronti della formulazione di talune significative voci del proprio computo metrico estimativo comportanti scostamenti di indubbio rilievo sui prezzi applicati.

Trattasi, segnatamente, degli importi di € 1.300.000,00.- sul pavimento industriale magazzini, di  € 175.000,00.- sui portali metallici di sostegno in corrispondenza dei portoni sezionali e di € 150.000,00.- per le canalette prefabbricate per lo smaltimento delle acque meteoriche.

In ordine a tutto ciò, la medesima ricorrente nulla ha dedotto nella presente sede di giudizio: e da qui, dunque, la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa da essa proposta.

8. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe - previa loro riunione – li dichiara inammissibili.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2008 e del 27 febbraio 2008.

Il Presidente                        l’Estensore


Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( giovedì 13 marzo 2008 )
 
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