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CONSORZI OBLIGATORI COMUNALI E DIRITTO D'ACCESSO PDF Stampa E-mail
sabato 15 marzo 2008
T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, sentenza n. 385/2008 del 13 febbraio 2008.

  Ad avviso del T.A.R. per il Veneto sussiste il diritto dei Consiglieri dei Consorzi obbligatori comunali (nella fattispecie Consorzio obbligatorio dei comuni veronesi facenti parte del bacino imbrifero montano del fiume Adige) di poter accedere agli atti ed ai documenti amministrativi dell’Ente, ai sensi e nei limiti in cui ciò risulta consentito dall’Articolo 43 del D.lgs. n. 267/2000 disciplinante l’accesso dei Consiglieri degli Enti Locali nell’ambito del mandato elettivo loro conferito dalla cittadinanza. La sentenza che si massima, aderendo all’impostazione di una precedente sentenza della Sezione II^, tratteggia in maniera analitica, precisa e dettagliata i contorni di un tale diritto.

 


“Come infatti già osservato in materia “ai sensi dell’Art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 200, n. 267 il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato”, dimodochè “egli non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all’esercizio del mandato e non possono essere opposte alla sua richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i Consiglieri Comunali tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; né il diniego può essere giustificato con l’impossibilità di rilasciare l’eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo dell’Amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti della propria competenza (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 770/2005). In tal modo “è da escludere che, per l’esercizio dell’accesso, il Consigliere comunale sia tenuto a rappresentare l’effettiva utilità delle notizie od informazioni richieste rispetto al mandato. Infatti, sarebbe incongruo che gli Uffici dell’Ente possano avere alcuna ingerenza o esercitare alcun sindacato in ordine alle concrete ragioni che inducono il Consigliere ad acquisire determinate notizie ed informazioni, poiché altrimenti l’esercizio della funzione demandata al Consigliere Comunale verrebbe di fatto condizionata e subordinata ad un apprezzamento di merito da parte degli stessi soggetti nei confronti dei quali viene svolta un’iniziativa di verifica e di controllo (idem, cit.). Al contempo è stato ribadito che detto diritto deve essere esercitato civilter, ossia non in termini meramente emulativi o defatigatori, tenuto conto dell’importanza e dell’entità della documentazione richiesta e delle disponbilità organizzative dell’Ente”.

 
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