Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Espropriazioni arrow Contributi arrow SPETTA ALLA REGIONE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI BENI DEL DEMANIO REGIONALE
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
SPETTA ALLA REGIONE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI BENI DEL DEMANIO REGIONALE PDF Stampa E-mail
venerdì 21 marzo 2008

di Giuseppe Farina.

La prima Sezione, con la pronuncia in rassegna (leggila qui), trae lo spunto per offrire un modello di interpretazione logica (nella specie in senso estensivo) della norma giuridica, imperniato sulla ratio legis ad essa sottesa (cfr. art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale), e precisa, nel caso concreto, attraverso tale criterio interpretativo, gli esatti confini dello spettro applicativo della disposizione di cui all’art. 28 D.P.R. n. 380/2001.

La fattispecie origina dall’esecuzione della strada regionale n. 308 “Del Santo”, in corrispondenza dell’intersezione con i territori delle Amministrazioni comunali convenute nel giudizio.

Alcuni cittadini inoltravano un’apposita diffida alle stesse Amministrazioni comunali al fine di sollecitare l’esercizio del generale dovere di vigilanza sull’attività edilizia a queste ultime attribuito dall’art. 27 D.P.R. n.380/2001.

A riscontro della richiesta, queste ultime evidenziavano, tuttavia, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 28 dello stesso D.P.R. citato, a tenore del quale “Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato art. 27”.

Seguiva il ricorso ex art. 21 bis legge n. 1034/1971 da parte degli stessi cittadini, i quali lamentavano l’inerzia a loro dire serbata dai Comuni sulla predetta diffida, per non avere questi ultimi provveduto ad esercitare i poteri di controllo sull’attività edilizia svolta lungo l’asse stradale regionale, ed essersi limitati ad inviare comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Presidente della
Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 28.

Il T.A.R. Veneto respinge il gravame, osservando che, al di là della formulazione testuale dell’art. 28 – che escluderebbe letteralmente l’obbligo di vigilanza dei Comuni in relazione alle opere eseguite dalle sole Amministrazioni statali - la ratio della norma è proprio quella di rimettere alle autorità pubbliche competenti il potere di accertare la regolarità degli interventi, escludendo un intervento diretto da parte dei Comuni, anche a carattere sanzionatorio, nell’esercizio del potere loro attribuito in via generale di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia esercitata nel proprio ambito territoriale che sottenda, tuttavia, interessi sovracomunali.

Conseguentemente, spetta in ogni caso alla Regione la vigilanza sulle opere edilizie realizzate lungo una strada acquisita al proprio patrimonio indisponibile, ancorché le stesse incidano sul carico urbanistico del territorio comunale.

Una conferma della condivisibile opzione ermeneutica fornita dal Collegio veneziano si rinviene nella stessa legislazione regionale, la quale, nel definire le funzioni e competenze della Regione in materia di viabilità, ha espressamente stabilito che “Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione” (art. 96 L.R. n. 11/2001).

Ultimo aggiornamento ( venerdì 21 marzo 2008 )
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati