Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Urbanistica arrow Contributi arrow MA NON SI ERA ACCORTO NESSUNO CHE LE VARIANTI AI P.R.G. VANNO ORA ALLE PROVINCE?
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
MA NON SI ERA ACCORTO NESSUNO CHE LE VARIANTI AI P.R.G. VANNO ORA ALLE PROVINCE? PDF Stampa E-mail
lunedì 05 maggio 2008

di Valentino Peterle.

La sentenza “semplificata” n. 423/2008 (leggila qui), con cui il Tar Veneto ha stabilito che è già passato alle Province il potere di approvazione delle varianti parziali al P.R.G. (giusta applicazione dell’art. 50 comma V della L.R. Veneto n. 11/2004), si segnala per la sua notevolissima importanza pratica, data l’attuale pendenza in Regione di moltissimi procedimenti di variante ai P.R.G. ancora in attesa della definitiva approvazione da parte dell’ente (almeno fino ad oggi) tradizionalmente deputato a tale specifico compito: per l’appunto, la Regione Veneto.

In particolare, la seconda Sezione del Tar ha statuito l’immediata applicabilità della disposizione contenuta all’art. 50 comma V della L.R. n. 11/2004, secondo cui ”decorso il termine* di cui al comma 2 senza che la Giunta adottato e pubblicato nel B.U.R tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione...le attribuzioni di cui all’art. 50 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla Provincia” (*180 giorni dall’entrata in vigore della L.R. 11/2004 n.d.r.).

L’applicazione di tale disposizione da parte del Tar Veneto, ancorché ineccepibile sotto il profilo letterale, suscita però non poche perplessità (e avrebbe forse meritato qualcosa di più di una sentenza “semplificata”).

Sotto un primo profilo, è evidente la distonia tra i nuovi P.A.T., attualmente in fase di predisposizione, la cui approvazione è ad oggi – con certezza – ancora di competenza regionale (giusta la disposizione di cui all’art. 48 comma IV L.R. n. 11/2004), e le varianti ai “vecchi” P.R.G., la cui approvazione sarebbe dunque già passata (ormai da anni) alla competenza delle Province.

Ed è proprio in ciò che si ravvisa anche il secondo profilo problematico, di carattere pratico-operativo, che muove dalla constatazione che tale linea interpretativa, se confermata, finisce per addossare in capo alle Province una nuova specifica competenza (con un obbligo di immediata trasmigrazione delle varianti dalla Regione alle Province).

Di talchè, qualche dubbio sulla ragionevolezza di tale opzione interpretativa può essere sollevato anche in relazione alla suddivisione di tale unitaria competenza (che implica in sé un potere di controllo-verifica sulle scelte pianificatorie effettuate in sede locale) in sette distinti centri decisionali; suddivisione che – ad avviso del TAR – sarebbe già avvenuta senza che alcuno se ne sia avveduto.

 

Ultimo aggiornamento ( giovedì 18 giugno 2009 )
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati