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GIURISDIZIONE SU CARTELLA ESATTORIALE CONSEGUENTE A REVOCA DI CONTRIBUTO PDF Stampa E-mail
venerdì 16 maggio 2008

 TAR VENETO, I Sez., sent. n. 810/2008.

 

 Con la sentenza n. 810/2008 il T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, ha ritenuto quanto segue: con riguardo all’impugnazione della cartella esattoriale, allorquando quest’ultima costituisca un atto consequenziale rispetto al Decreto di revoca di un contributo o finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario e ciò conformemente ai principi giuridici desumibili dalla statuizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11625/2006.


 

Ricorso n. 1878/2007                                                                                                  Sent. n. 810/08

REPUBBLICA ITALIANA

                                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Bruno Amoroso                  - Presidente

Italo Franco                         - Consigliere

Alessandra Farina                - Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 1878/2007, proposto da Padana Nastri S.p.a. in liquidazione (già Paglianti s.p.a.), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Tudor, Stefano Campoccia e Alessandro Veronese, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, Parco Scientifico e Tecnologico – Palazzo Lybra, Via delle Industrie n. 19/c,

contro

il Ministero delle attività’ produttive, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e Gestline S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della cartella di pagamento emessa dalla Gest Line n. 077 2007 00060549 47; del ruolo n. 2007/3542; del decreto ministeriale 6.10.2005 a sigla DMB3/RC/9.

Visto il ricorso, notificato il 29.9.2007 e depositato presso la Segreteria il 15.10.2007, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività produttive, depositato in Segreteria il 5.12.2007, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 26 marzo 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina), gli avvocati: Tudor per la parte ricorrente e Salmini per la P.A.;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto che, con riguardo all’impugnazione della cartella esattoriale, atto consequenziale rispetto al decreto di revoca del contributo, il quale costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, si rilevano profili di inammissibilità con riguardo alla giurisdizione del giudice adito;

che, invero, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia in ordine all’opposizione avverso la cartella esattoriale per il recupero di finanziamenti o contributi (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11625/2006; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3408/2007);

ne deriva che  il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate nei confronti del Ministero delle attività’ produttive; nulla per le spese nei confronti di Gestline S.p.a., non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese del giudizio nei confronti del Ministero delle attività’ produttive; nulla per le spese nei confronti di Gestline S.p.a., non costituitasi in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2008.

 

 
Ultimo aggiornamento ( venerdì 16 maggio 2008 )
 
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