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SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI REVOCA DI SOVVENZIONI PUBBLICHE PDF Stampa E-mail
mercoledì 21 maggio 2008

T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, sentenza n. 672 del 17 febbraio 2008

La giurisdizione sulle liti relative al ritiro di finanziamenti pubblici per asserito inadempimento dei beneficiari agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione della sovvenzione, spetta al giudice ordinario.

 

“Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata, difettando nella fattispecie la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Il disposto recupero del finanziamento in precedenza erogato è intervenuto per effetto dell’asserita violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare dell’obbligo di non cedere gli alloggi prima del termine di otto anni, durante il quale era consentita la sola locazione a favore dei soci assegnatari.

Orbene, come noto, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può vantare, nei confronti dell’autorità concedente, sia una posizione d’interesse legittimo - rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico - sia di diritto soggettivo, relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere: sicché spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie instaurate, oltre che per ottenere le somme assegnate, anche per “contrastare l’Amministrazione la quale servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Cass., Sez. un., 10 maggio 2001 n. 183; Cons. Stato, V Sez., 27 marzo 2000 n. 1765; Cass., Sez. un., 12 novembre 1999 n. 758; Sez. un., 5 settembre 1997 n. 8585)” (così, in motivazione, C.d.S., IV, 11 aprile 2002, n. 1989; conf. C.d.S. IV, 30 maggio 2002, n. 2999).

Orbene, applicando i rammentati principi alla fattispecie de qua, pare evidente che, in questa, la richiesta restituzione non segue alla rimozione dell’atto di erogazione per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma alla dichiarata constatazione di un inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti, sicché la posizione coinvolta è di diritto soggettivo e la controversia appartiene dunque al giudice ordinario.

Ritiene quindi il Collegio, sulla scorta di quanto la giurisprudenza più recente sia del Consiglio di Stato sia della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, C.d.S., VI Sez., 30.5.2007, n. 2751; VI Sez., 28 giugno 2004, n. 4621; 20 giugno 2003, n. 3672; IV Sez., 11 aprile 2002, n. 1989; Cass SS.UU. 20 aprile 2003 n. 5617; 13 aprile 2003, n. 5991, 10 maggio 2001 n. 183), cui questo Tribunale ha già avuto modo di conformarsi (cfr. sent. T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 221/2007, n. 537/2007, n. 1426/2007), che sulla controversia vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”.

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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 21 maggio 2008 )
 
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