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Il Consiglio di Stato sulla legittimazione e l'interesse a ricorrere contro i piani urbanistici PDF Stampa E-mail
sabato 19 luglio 2008
di Giorgio Trovato
Il Consiglio di Stato riprende la retta via in materia di legittimazione e interesse a ricorrere contro gli atti di pianificazione urbanistica.
                                                                   ***
1) Consiglio di Stato Sez. IV – sentenza 6 novembre – 24 dicembre 2007 n. 6619. Pres. Luigi Cossu. Est. Vito Poli. Immobiliare Caorle (Avv.ti F. Scoca, A. Laghi C. Cacciavillani) Vs Riccardo Gandolfo + altri (Avv.ti V. Domenichelli M. Reggio d’Aci) e Comune di Caorle (Avv.ti V. Fedato L. Manzi) e Regione Veneto (Avv.ti L. Londei, A. Cusin e M. Costa); riforma parzialmente Tar Veneto, II Sez. n. 1735/07;
Sono inammissibili le censure concernenti la disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente giacchè le prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili, ai fini del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale; rimanendo salva la possibilità eccezionale di proporre impugnativa allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa, o comunque su interessi propri e specifici del medesimo esponente
2) Consiglio di Stato Sez. IV – sentenza 15 aprile – 19 giugno 2008 n. 3049. Pres. Luigi Cossu. Est. Anastasi. Comune di Colle Umberto (Avv.to L. Garofalo) Vs Mario Gava + altri (Avv.ti E.M. Verino, Franco Zambelli ) e Regione Veneto (Avv.ti L. Londei, A. Cusin e A. Manzi); riforma parzialmente Tar Veneto, I Sez. n. 2419/07.
È acquisita alla giurisprudenza della sezione l’ammissibilità del ricorso contro gli atti di pianificazione urbanistica, anche se questi riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, allorché la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell’area di proprietà, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, come soprattutto quelli alla salute o al valore ambientale
                                               ***
Con le due decisioni qui in rassegna, relative a due analoghe fattispecie concernenti l’impugnazione dei provvedimenti di approvazione di un P.I.R.U.E.A. in variante al P.R.G., la IV Sezione del Consiglio di Stato, ha rettificato nell’arco di pochi mesi il proprio orientamento sull’ammissibilità del ricorso proposto contro gli atti di pianificazione urbanistica da parte di proprietari di aree confinanti ma esterne all’ambito di intervento.
Infatti, con la prima pronuncia (CdS Sez. IV n. 6619/07; leggila qui), i Giudici di Palazzo Spada, pur riconoscendo in astratto la possibilità (qualificata come eccezionale) in capo ad uno o più soggetti di impugnare le scelte pianificatorie allorquando la nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato della stessa, o comunque su interessi propri e specifici del ricorrente medesimo, hanno poi contraddittoriamente ritenuto inammissibile il ricorso proposto da alcuni proprietari di fabbricati direttamente confinanti e prospicienti l’ambito oggetto del P.I.RU.E.A..
Nel caso di specie, il piano di riqualificazione aveva ad oggetto la realizzazione (su un’area posta al centro del Comune di Caorle e fronteggiante il lungomare) di un cospicuo intervento edificatorio a destinazione residenziale e commerciale, nei cui confronti il Tar Veneto con la pronuncia di primo grado aveva ritenuti sussistenti la legittimazione e l’interesse al ricorso in capo ai proprietari confinanti.
In sede d’appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, ritenendo che i ricorrenti, benché proprietari di immobili direttamente fronteggianti il perimetro dell’area interessata dal P.I.R.U.E.A., non solo non avevano dimostrato la diminuzione di valore dei propri immobili, ma che addirittura riceveranno un vantaggio dal contestato intervento (il quale, giova precisarlo, si verrà a frapporre tra gli edifici dei ricorrenti ed il mare).
Tale isolata pronuncia, per vero oltremodo restrittiva e limitativa del diritto d’azione in materia di impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica, è stata peraltro ben presto superata dalla stessa IV sezione.
Ed infatti, con la decisione n. 3049/08 sempre della IV sezione (leggila qui), il Consiglio di Stato, pronunciandosi anche in questo caso sulla legittimazione ad agire di alcuni cittadini proprietari di aree e fabbricati esterni ma vicini all’ambito di un P.I.R.U.E.A, ha subito abbandonato l’orientamento inaugurato con la decisione n. 6619/07.
Il Giudice d’appello - evitando qualsivoglia digressione in materia di interesse al ricorso - ha infatti in questo caso riconosciuto l’ammissibilità del ricorso contro gli atti di pianificazione urbanistica, proposto da alcuni proprietari di beni immobili esterni al perimetro del P.I.R.U.E.A, richiamando e applicando il consolidato orientamento secondo cui è sufficiente ai fini della legittimazione al ricorso che la nuova destinazione dell’area incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato del bene, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso come quelli alla salute e al valore ambientale.
Ultimo aggiornamento ( sabato 19 luglio 2008 )
 
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