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Impugnazione in Corte della L.R. 4/2008: portata e limiti PDF Stampa E-mail
lunedì 25 agosto 2008

di Emiliano Troi.

Si ritiene opportuno intervenire nuovamente in merito alla L.R.V. 4/2008 per svolgere alcune opportune riflessioni a seguito della sua recente impugnazione innanzi alla Corte costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri.

In particolare, su alcuni quotidiani è stata pubblicata la notizia che tale impugnazione riguarderebbe anche la disciplina ivi prevista in tema di edificabilità delle zone agricole.

Pertanto, in merito alla effettiva portata della predetta impugnazione innanzi alla Consulta è oggi necessario fornire alcuni chiarimenti, al fine di prevenire eventuali equivoci e fraintendimenti in sede di applicazione della nuova disciplina edificatoria per il territorio rurale.

In primo luogo, preme puntualizzare fin da subito e prima della successiva trattazione che non sono oggetto dell’impugnazione quegli articoli della L.R.V. 4/2008 relativi alla nuova regolamentazione dell’edificabilità delle zone agricole.

La nuova disciplina per le zone agricole prevista dalla medesima L.R.V. 4/2008, dunque, risulta oggi immediatamente applicabile in forza della sua efficacia già dallo scorso mese di luglio, né tantomeno la stessa è oggetto di gravame costituzionale.

Ed infatti, seppur è vero che il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnazione della L.R.V. 4/2008, è altresì vero che l’impugnazione è stata limitata al solo articolo 18 di quella legge. Per contro non risulta invece in nessun modo incisa la novella nella parte relativa alla edificabilità delle zone agricole, così come risulta contenuta nei diversi articoli 5, L.R.V. 4/2008, relativo alla modifica dell’art. 44 della L.R.V. 11/2004, e negli articoli 6 e 7, L.R.V. 4/2008, relativi alla modifica dell’art. 48 della L.R.V. 11/2004 riguardante il regime transitorio.

Di ciò se ne può avere immediato riscontro semplicemente leggendo il testo della delibera del Consiglio dei Ministri (delibera CdM del 01.08.2008), che ha deciso di dare corso all’impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.

Il testo è consultabile sul sito ufficiale del Governo:

http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=5210&Start=0

In tale documento risulta inequivocabilmente specificato che la legge n. 4 del 26/06/2008 della Regione Veneto presenta profili di illegittimità costituzionale limitatamente ad alcune singole disposizioni concernenti la disciplina dell'ambiente, puntualmente individuate e limitate nel primo e secondo comma dello solo art. 18.

Pertanto, proprio la citata delibera governativa, alla quale l’Avvocatura generale deve attenersi nell’individuare i profili di impugnazione della legge regionale, chiarisce - senza lasciare adito alla possibilità di eventuali equivoci - come il mandato all’impugnativa sia limitato all’art. 18, con esclusione dei diversi articoli riguardanti la novella introdotta nella disciplina riguardante l’edificabilità nelle zone agricole.

Sul punto, dunque, ai fini che qui maggiormente interessano si deve ribadire e concludere nel senso che le nuove possibilità edificatorie per le aree rurali introdotte a seguito della pubblicazione della L.R.V. 4/2008 non risultano sottoposte al vaglio costituzionale e quindi non vi è il rischio di una loro eventuale dichiarazione di incostituzionalità che possa minarne l’applicazione e l’efficacia.

*

Tanto chiarito, si ritiene comunque opportuno fornire di seguito una rapida analisi in merito al contenuto della sopra richiamata impugnazione governativa, la quale fornisce un interessante spunto di riflessione relativamente alla distribuzione della competenza Stato Regione in materia ambientale.

Si tenterà, poi, di fornire altresì una valutazione del possibile esito dello specifico giudizio costituzionale instaurato dal Governo avverso la disposizione contenuta nell’art. 18 della L.R.V. 4/2008.

Più in particolare la disposizione impugnata prevede che, in attesa di un’organica disciplina regionale di settore, gli enti locali (Comuni, Province e Comunità montane) compresi nell’ambito regionale possano predisporre ed adottare piani di gestione per le zone di protezione speciale (ZPS), in conformità a quanto previsto nell’allegato E alla D.G.R.V. n. 2371/2006.

Sul punto il Governo ha ravvisato che dette misure regionali non siano conformi ai criteri statali di cui al D.M. 17.10.2007 del Ministero dell’Ambiente, il quale fornisce i criteri minimi cui devono attenersi tutte le regioni e le province autonome in tema di conservazione a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

Proprio tale ritenuta difformità della delibera giuntale della Regione Veneto, rispetto alle linee di indirizzo ministeriali, determinerebbe l’incostituzionalità della norma che rinvia proprio agli indirizzi contenuti nella delibera giuntale veneta.

Come si diceva, la controversia in oggetto riguarda l’interpretazione della corretta distribuzione delle competenze fra lo Stato e le Ragioni in materia di Ambiente ed offre lo spunto per verificare quale sia stata la soluzione fornita della giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo, vale pena richiamare la decisione della Corte Costituzionale n. 378/2007, citata anche nella delibera CdM del 01.08.2008 alla quale si è accennato in precedenza.

Secondo la Consulta, leggendo l’art. 117 della Costituzione, la disciplina dell’Ambiente, che deve essere unitariamente inteso, rientra nella competenza esclusiva statale. Di conseguenza qualora sul bene ambientale insistano interessi diversi e trasversali rispetto ad esso (si pensi ad esempio alla disciplina urbanistica o del territorio che comunque influisce anche sull’Ambiente), comunque la disciplina unitaria dell’Ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni anche nelle eventuali materie tangenziali.

Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi in ogni sua parte, viene a funzionare come limite alla disciplina che le regioni dettano in altre materie [ndr. tangenziali al bene dell’ambiente] di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato” (Corte Cost. 378/2007).

Alla luce di tale consolidata interpretazione, per quanto riguarda specificamente l’esito dell’impugnazione dell’art. 18 della L.R.V. 4/2008, si potrebbe preconizzare che, ove gli indirizzi regionali, quelli della D.G.R.V. n. 23771/2006, ivi richiamati, risultassero effettivamente in contrasto con la disciplina statale, la disposizione regionale in commento, che a tali indirizzi rinvia, potrebbe essere ritenuta incostituzionale per violazione dei limiti posti a livello statale, e per tale motivo inderogabili nella materia ambientale.

 

Ultimo aggiornamento ( lunedì 25 agosto 2008 )
 
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