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ESAMI DI AVVOCATO: LA VALUTAZIONE NUMERICA VA GIUSTIFICATA PDF Stampa E-mail
martedì 23 settembre 2008

T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, sentenza n. 3014 del 23 settembre 2008. (conformi sentenze nn. 3015 – 3032)

L’applicazione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti dell’esame di avvocato non può che avvenire mediante la formulazione di motivazioni a corredo del voto numerico assegnato a ciascun elaborato, le quali diano certezza circa la rispondenza dell’elaborato medesimo ai parametri di valutazione di cui sopra.

 

 “Rilevato che dal processo verbale della operazioni di esame consta che “la Commissione recepisce integralmente e fa propri i criteri di valutazione determinati dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, nominata con D.M. 30 ottobre 2007 e comunicata con circolare del 20 dicembre 2007”, laddove – tra l’altro – è espressamente disposto che la Sottocommissione esaminatrice, in caso di prova negativa, indichi le parti dell’elaborato reputate insoddisfacenti rispetto ai criteri di valutazione;

atteso che dal risconto delle copie dei temi del candidato depositate agli atti di causa non consta che la Sottocommissione preposta alla correzione degli elaborati abbia provveduto a tale incombente, e che la giurisprudenza costante di questa Sezione afferma che la materiale applicazione da parte della Sottocommissione dei criteri stessi, contemplati dall’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1033 n. 1578 come sostituito, da ultimo, dall’art. 1-bis del D.L. 21 maggio 2003 n. 112 convertito in L. 18 luglio 2003 n. 180, non può che avvenire mediante la formulazione di motivazioni a corredo del voto numerico assegnato a ciascun elaborato, le quali diano certezza  circa la rispondenza dell’elaborato medesimo ai parametri di valutazione testè esposti (cfr. sentenza n. 3332 dd. 18 ottobre 2007): e ciò anche in considerazione della circostanza che le valutazioni in questione si configurano quale atto terminativo del subprocedimento deputato a consentire, o meno, l’accesso del candidato alla prova orale e che, conseguentemente, non può non trovare applicazione la disciplina di ordine generale contenuta nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Ritenuto, pertanto che - assorbita ogni altra censura - il provvedimento impugnato di non ammissione alla prova orale del ricorrente va annullato e che, per l’effetto, va disposta la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti del ricorrente medesimo risultati insufficienti.

Per esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) la nuova correzione dovrà essere effettuata da altra Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Bologna, formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato all’impugnata correzione delle prove scritte, possibilmente in un’unica sessione che riunisca tutti i candidati riammessi da questa Sezione..

 
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