Ricorso n. 1356/1993 Sent. n. 3630/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere, relatore
Fulvio Rocco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1356/1993 proposto da Innocenti Lino, rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
la Regione Veneto - Comitato regionale di controllo - Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del 22.12.1992 n. 5619, di annullamento della delibera della G.P. di Treviso del 26.11.1992 n. 2313/31640 (avente ad oggetto “rendiconto delle spese promozionali e di rappresentanza effettuate sul fondo a disposizione del presidente, anno 1989”).
Visto il ricorso, notificato il 20.4.1993 e depositato presso la segreteria il 29.4.1993 con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito alla pubblica udienza del 19 giugno 2008 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) l’avv. Scuglia, in sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per il ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Il ricorrente premette in fatto che nella delibera 797/1992 la G.P. richiamava i precedenti annullamenti per riesaminare funditus la determinazione di procedere (previo esame analitico delle varie voci del rendiconto) alla riapprovazione del rendiconto.
Rileva che l’organo di controllo aveva annullato la precedente delibera sulla scorta di due rilievi tra loro contraddittori atteso che da un lato assume che l’atto era reiterazione mera di precedente atto annullato e dall’altro rileva che le sedicenti spese di “rappresentanza”, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, tali non potevano essere qualificate.
La G.P. nuovamente reiterava la sua deliberazione (riapprovando il rendiconto), sulla base di un nuovo esame dell’oggetto del precedente atto ma sulla base di una puntuale applicazione del Regolamento, che la Provincia si era data nel 1983 per disciplinare normativamente la soggetta materia.
Anche tale delibera veniva annullata dall’ordinanza impugnata con motivazione in tutto conforme alla precedente ordinanza dell’11 giugno 1992 con al sola aggiunta dell’inciso secondo cui “rileva l’intervenuta perenzione amministrativa del residuo passivo bilancio 1989, cui si fa riferimento nell’imputazione della spesa”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) violazione art. 44 e 61 della L. 142/1990; inesistenza del potere di controllo esercitato.
Il Co.re.co. alla luce degli artt. 42, 44 e 62 della L. n. 241/90 non poteva, in ragione della sua composizione, esaminare quella delibera.
2) Eccesso di potere per travisamento del fatto, falsità del presupposto e carenza di motivazione.
La delibera di riapprovazione del rendiconto, operata dalla Provincia con l’atto di annullato dal Co.re.co., non era la stessa precedentemente annullata.
Era la stessa solo la somma liquidata, ma era diverso l’iter logico e il presupposto della determinazione. In particolare veniva dimostrato il rispetto del regolamento provinciale e specificamente motivato sulle tre categorie di spese in cui l’ammontare veniva suddiviso.
Il Co.re.co. è pervenuto all’annullamento dell’atto applicativo del regolamento attraverso l’illegittima disapplicazione dell’atto regolamentare, del quale la delibera costituiva puntuale e dichiarata applicazione.
Manca inoltre ogni motivazione, che spieghi perché il Co.re.co., abbia potuto concludere che quelle spese non erano spese di rappresentanza.
3) Eccesso di potere per travisamento del fatto, falsità del presupposto e carenza di motivazione.
Viene contestato che si sia inverata la “perenzione amministrativa” ma il suo inveramento non viene dimostrato.
Non si è costituita in giudizio la Regione Veneto.
All’udienza del 19.6.2008 la causa è stata ritenuta per la decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo.
Ed invero la delibera provinciale annullata (n. 2313/31640 del 26.11.1992) deve considerarsi identica a quella in precedenza annullata (con decisione 11.6.1992) solo con riguardo all'importo liquidato.
Diverso era invece il supporto motivazionale posto che, nella nuova delibera è stata illustrata l'ulteriore argomentazione del rispetto del regolamento provinciale con riferimento alle tre categorie di spese in cui veniva suddiviso l'importo complessivo.
Illegittimamente il Co.re.co. ha pertanto annullato tale delibera sul mero rilievo che “la delibera in esame conferma precedenti delibere annullate senza l’indicazione di ulteriori e diverse motivazioni sufficienti a giustificarne la legittimazione”.
Il Co.re.co. avrebbe dovuto motivare l'annullamento anche con riguardo a tale nuovo profilo motivazionale e il non averlo fatto in concreto si sostanzia in una sorta di disapplicazione di un atto regolamentare valido ed efficace, peraltro già passato al controllo dello stesso organo di controllo.
In forza delle volte considerazioni ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto in epigrafe impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 19 giugno 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione