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LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO PDF Stampa E-mail
mercoledì 01 aprile 2009
di IVONE CACCIAVILLANI
 

 

 

 

 

Facendo seguito a vari discorsi ho “buttato giù” un’ipotesi di soluzione del problema arretrato; che non intende né sostituire quelli normali della rinuncia, verifica intesse, etc.. bensì affiancarlo con ipotesi di soluzione anche di casi marginali.

Mi pare che con qualche forzatura della lettera della norma -a mio parere non violata- qualche effetto pratico potrebbe essere raggiunto  (sarebbe un rito veneziano secondo).

A tutti noi capitano alla ribalta, per i tramiti più vari, ricorsi “morti”.

Lo si potrebbe prospettare in conferenza  di servizio con i Presidenti con un gentlemen agreement che in caso di opposizione sulle spese le stesse verranno sempre compensate (il che si potrebbe anche diffondere col tam tam extraprocessuale).

Un’eutanasia processuale che non dovrebbe urtare nessun principio primo.

Ovviamente solo una proposta-provocazione.

 

Ordinanza-quadro

 

Ciascuna delle parti del giudizio può notificare alle altre parti la dichiarazione di proprio disinteresse alla decisione del merito del ricorso, con intendimento di chiedere il decreto estinzione del giudizio e con invito alle altre parti -sia costituite che non- di esprimere il proprio divisamento sulla proposta, con espresso avvertimento che, decorsi trenta giorni dalla notifica, il mancato seguito equivarrà a non opposizione alla declaratoria di estinzione.

Decorso il termine così indicato il richiedente deposita l’istanza con la prova delle notifiche effettuate alla Segreteria della Sezione a cui il ricorso è assegnato.

Il Presidente o un Giudice da lui delegato pronuncia senza indugio l’estinzione del giudizio.

Il decreto viene notificato a cura della parte più diligente alle altre parti del giudizio per il decorso del termine di cui all’art.  26, 6° comma, della L. 1034/1971 e s.m.i.

 

 

 
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