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La “correlazione immediata e diretta” nella votazione del Piano degli Interventi PDF Stampa E-mail
giovedì 06 maggio 2010

di AMBROGIO DAL BIANCO

 

Una questione che si trovano ad affrontare tutti i Comuni, in sede di adozione ed approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (e in particolare del P.I.), è quella di evitare – ove possibile - la nomina del Commissario ad acta laddove, in sede di Consiglio Comunale, vi siano Consiglieri che abbiano propri interessi qualificati in merito all’adozione ed approvazione del Piano degli Interventi.

Infatti, l’articolo 78 del Testo Unico degli enti locali prevede che “gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado”.

Sul punto, la giurisprudenza rimane rigida nell’individuare tale correlazione anche solo in astratto, ribadendo che “l’obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che un membro di un organo collegiale risulti portatore di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello generale (...), ancorchè non sussista prova che l’organo collegiale sia stato condizionato, nelle sue determinazioni, dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali. Invero, l’obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce regola di carattere generale che, laddove sussistente, opera a prescindere dall’applicazione della c.d. prova della resistenza” (cfr., ex multis, TAR Sardegna – Cagliari, Sez. II, 27/05/2009, 785).

L’alternativa, onde evitare la nomina di un Commissario ad acta, sembra sempre quella - avvalorata dal nostro TAR - di procedere ad una votazione separata e frazionata su singole porzioni del Piano, senza la presenza dei Consiglieri di volta in volta astrattamente interessati.

Come noto, questa soluzione è stata elaborata per le varianti al Piano Regolatore, apparendo “non solo legittima, ma anche ragionevole e realistica, tenuto conto che non è rinvenibile nell’ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione (...) e che, ove non si consentisse in essi tale votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per i Comuni medesimi procedere all’adozione di strumenti urbanistici generali” (TAR Veneto, Sez. I, 08/06/2006, 1719; TAR Veneto, Sez. I, 06/08/2003, 4159).

Non sembrano, tuttavia, esservi difficoltà alla sua applicazione anche per i nuovi strumenti urbanistici, e in specie per il Piano degli Interventi, anche perché è la natura stessa del Piano degli Interventi – riferito ad interventi sulle varie parti del territorio comunale -  che lo rende idoneo ad una votazione frazionata.

Nel concreto, per le parti del P.I.  aventi un contenuto generale è certo possibile procedere ad una deliberazione comune (non venendo in rilievo, in tale sede, la possibilità di una “correlazione immediata e diretta”); mentre per le parti aventi un contenuto puntuale (le singole tavole di progetto) sarà necessario che di volta in volta si astengano i Consiglieri che hanno una “correlazione immediata e diretta”.

In ogni caso, la giurisprudenza ritiene necessario che si proceda ad una approvazione conclusiva da parte di tutti i Consiglieri - ivi compresi coloro che si sono astenuti su singoli punti - del documento pianificatorio nel suo complesso (TAR Veneto, Sez. I, 06/08/2003, 4159).

 

 

 
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