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Ulteriore "via libera" daI Consiglio di Stato all'istituto della perequazione PDF Stampa E-mail
giovedì 05 agosto 2010

di VALENTINO PETERLE.


 La sentenza n. 4545/2010 della IV Sezione del Consiglio di Stato (leggila qui) si segnala perchè affronta, chiarendone natura e fondamento normativo, il tema della perequazione urbanistica in relazione ad alcune previsioni del PRG di Roma, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza 1524/2010 del Tar Lazio in punto riformata.

Com'è noto, si tratta di tema di cui il Consiglio di Stato già si era occupato (sentenza 216/2010, IV Sezione, leggila qui , poi ripresa anche dal Tar Veneto, in relazione alla stessa vicenda, nella successiva sentenza 1270/2010, leggila qui ), proprio con riferimento ad alcune scelte pianificatorie del Comune di Padova che avevano introdotto strumenti perequativi di cui all'art. 36 L.R. 11/2004, giungendo a conclusioni che, sotto ulteriore profilo,  vengono ora confermate dalla decisione in rassegna.

Pare dunque consolidarsi - per opera del Massimo Giudice del sistema amministrativo -  quell'indirizzo giurisprudenziale che reputa sostanzialmente conforme al quadro costituzionale e legislativo vigente l'istituto della perequazione urbanistica quale ormai largamente praticato dagli enti locali, discostandosi da quanti (vedi ad esempio Tar Veneto, II sez., sent. 775/2005) ne avevano invece ravvisato il carattere sostanzialmente espropriativo, quale utile escamotage per i pianificatori comunali ai "lacci e lacciuoli" imposti dalla giurisprudenza europea in materia di reiterazione di vincoli espropriativi.

La perequazione urbanistica è invece ritenuta in linea col sistema in quanto essa è, da un lato, espressione della potesta` conformativa del territorio di cui l`Amministrazione pubblica e` titolare nell`esercizio della propria attivita` di pianificazione; dall`altro, in quanto sussiste la possibilita` di ricorrere a modelli privatistici e consensuali (che traggono fondamento normativo nel combinato disposto degli art. 1 comma 1 bis e 11 della L. 241/1990) per il perseguimento di finalita`di interesse generale.

In definitiva, la perequazione non può essere ritenuta - come invece sostenuto dalle società appellate - "un anomalo ibrido tra conformazione e espropriazione" ma è invece istituto che "rientra a pieno titolo nel legittimo esercizio della potesta` pianificatoria e conformativa del territorio".

 
Ultimo aggiornamento ( lunedì 16 agosto 2010 )
 
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