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AGGIORNAMENTI SULLA “RESPONSABILITA’ 231” PDF Stampa E-mail
venerdì 03 giugno 2011

di ROCCO GIACOBBE VACCARI

 

Alla fine del seminario del 26 Febbraio 2011 intitolato: “La legge 231/2001: responsabilità delle società pubbliche per i reati commessi dai propri amministratori” erano state nel senso di riconoscere come l’originario scenario prospettato dal D.Lgs n. 231/2001 si fosse, nel corso della vigenza della legge, modificato sia per l’intervento della giurisprudenza sia per quello del legislatore, fino a rendere ormai necessaria l’emanazione di una legge di riforma dell’intero corpus legislativo che facesse tesoro dei contributi succedutisi in materia.

In merito giova ora segnalare una severa pronuncia della Corte di cassazione e alcuni sviluppi sulla modifica legislativa “in cantiere”.

Dal punto di vista giurisprudenziale si evidenzia la sentenza della Suprema Corte di cassazione numero 18941/2011 depositata il 21.04.2011 che ha stabilito l’applicazione del D.Lgs. 231 pure alle imprese individuali. Infatti, precisa il Collegio come sia: “indubbio che la disciplina dettata dal decreto legislativo 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. “unipersonali”, così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell’impresa, per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa persona individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto in parola una portata più ampia, tanto più che non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai, a un’implicita inclusione nell’area dei destinatari della norma.”.

Per quanto riguarda invece la riforma legislativa al testo della  231/2001 si segnala la presenza di un disegno di legge approvato dal Governo, in discussione in Parlamento e molto criticato da Confindustria per la presenza delle seguenti novità: 1) l’estensione: il disegno di legge approvato dal Governo estende l’ambito di applicazione degli illeciti ambientali anche a ipotesi che non presentano le caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie; 2) ex contravvenzioni: la responsabilità delle imprese viene estesa anche per i reati contravvenzionali e a numerose fattispecie di reato di pericolo astratto, cosa che l’Unione europea non richiede; 3) violazioni formali: la responsabilità è prevista anche per violazioni formali o di impatto trascurabile; 4) l’interdizione scatta anche nei confronti di delitti i cui effetti lesivi sono da verificare.

Da queste brevi considerazioni, in attesa comunque dell’emanazione della Legge di riforma, si intuisce come il legislatore nel metter mano al D.Lgs n. 231/2001 dovrà sicuramente contemperare le esigenze di tutela dei consociati con quelle dell’economia onde evitare che una ingiustificata o eccessiva severità comporti possibili ipotesi di responsabilità oggettiva o di contrasto con i principi dell’Unione europea con il rischio di pronunce di “illegittimità costituzionale” o di “illegittimità comunitaria” che andrebbero subito ad incidere negativamente sul nuovo assetto normativo.

* di Rocco Giacobbe Vaccari – Foro di Padova

 
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