Associazione Avvocati Amministrativisti Veneto Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Cerca >> 
 Ultimo aggiornamento del sito: mercoledì 17 maggio 2017
Home arrow Espropriazioni arrow Contributi arrow LA NUOVA "ACQUISIZIONE SANANTE" IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE
Home
Associazione
Elenco associati
Seminari
Contattaci
Documenti
Links
Conferenze ed eventi
modulo iscrizione
Amministratore
LA NUOVA "ACQUISIZIONE SANANTE" IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PDF Stampa E-mail
giovedì 07 luglio 2011

di Francesco VOLPE

 

Del decreto legge n. 98/2011 va segnalata anche un'altra importante novità.

 

Onde rimediare alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del Testo Unico sugli espropri, viene introdotto, nel medesimo Testo Unico, l'art. 42 - bis (contenuto a sua volta nell'art. 34 del d.l.), che reintroduce l'acquisizione sanante.

 

Il nuovo testo di legge è il seguente:

 

"42-bis. (Utilizzazione senza titolo di  un  bene  per  scopi  di
interesse  pubblico)  -  1.  Valutati  gli  interessi  in  conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene  immobile  per  scopi  di  interesse
pubblico,  modificato  in  assenza   di   un   valido   ed   efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo  della  pubblica  utilita',
puo' disporre che esso sia acquisito, non  retroattivamente,  al  suo
patrimonio indisponibile e che al  proprietario  sia  corrisposto  un
indennizzo  per  il  pregiudizio  patrimoniale  e  non  patrimoniale,
quest'ultimo forfetariamente liquidato nella  misura  del  dieci  per
cento del valore venale del bene.
    2. Il provvedimento di acquisizione puo'  essere  adottato  anche
quando sia stato  annullato  l'atto  da  cui  sia  sorto  il  vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto che abbia  dichiarato  la  pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il  provvedimento  di
acquisizione puo' essere adottato anche durante  la  pendenza  di  un
giudizio per l'annullamento degli atti di cui al  primo  periodo  del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
lo ritira. In tali casi,  le  somme  eventualmente  gia'  erogate  al
proprietario  a  titolo  di  indennizzo,  maggiorate   dell'interesse
legale,  sono  detratte  da  quelle  dovute  ai  sensi  del  presente
articolo.
    3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e'  determinato  in
misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per  scopi
di  pubblica  utilita'  e,  se  l'occupazione  riguarda  un   terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e'  computato
a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta  la
prova di una diversa entita' del danno, l'interesse  del  cinque  per
cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
    4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione  delle
circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione  dell'area
e se  possibile  la  data  dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  e'
specificamente motivato in riferimento alle  attuali  ed  eccezionali
ragioni di  interesse  pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione,
valutate comparativamente con i  contrapposti  interessi  privati  ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua  adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e  ne  e'
disposto il pagamento entro il termine di trenta  giorni.  L'atto  e'
notificato al proprietario e comporta il  passaggio  del  diritto  di
proprieta' sotto condizione  sospensiva  del  pagamento  delle  somme
dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito  effettuato  ai
sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a  trascrizione  presso
la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione
procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio  istituito  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2.
    5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4  sono  applicate
quando un terreno sia stato  utilizzato  per  finalita'  di  edilizia
residenziale pubblica, agevolata o convenzionata,  ovvero  quando  si
tratta di terreno destinato a  essere  attribuito  per  finalita'  di
interesse  pubblico  in  uso  speciale   a   soggetti   privati,   il
provvedimento e' di competenza  dell'autorita'  che  ha  occupato  il
terreno  e  la  liquidazione  forfetaria   dell'indennizzo   per   il
pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per  cento  del  valore
venale del bene.
    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu'  e  il  bene
continua a essere utilizzato dal proprietario o dal  titolare  di  un
altro diritto reale; in  tal  caso  l'autorita'  amministrativa,  con
oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di  servitu'  al  patrimonio  dei  soggetti,
privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o  che  svolgono  servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
    7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di  cui
al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
    8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano   altresi'
applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore  ed  anche
se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione  successivamente
ritirato  o  annullato,  ma  deve  essere   comunque   rinnovata   la
valutazione di attualita'  e  prevalenza  dell'interesse  pubblico  a
disporre l'acquisizione; in  tal  caso,  le  somme  gia'  erogate  al
proprietario, maggiorate  dell'interesse  legale,  sono  detratte  da
quelle dovute ai sensi del presente articolo."
 

 

A caldo, si possono fare le seguenti osservazioni:

1) scompare la c.d. acquisizione giudiziaria;

2) l'acquisizione si applica, oltre che alle opere di pubblica utilità, anche a quelle di mero pubblico interesse.

3) è introdotta una sorprendente indennità,  a ristoro del pregiudizio "non patrimoniale".

4) incomprensibilmente tale specifica indennità è raddoppiata, se il beneficiario dell'espropriazione è un soggetto privato.

5) è introdotto l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 11 luglio 2011 )
 
< Prec.   Pros. >
Contenuti Multimediali
Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto tutti i diritti riservati