di Federico Povelato In tema di esproprio di aree agricole o, comunque, non edificabili, l’art. 40 del D.P.R. 327/2001 stabiliva ai commi 2° e 3° : “2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) (2) 3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell' articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all' articolo 41 , comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare”. Sulla scia delle note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 181 del 10.06.2011 (clicca qui per leggere), l’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni rilevando, in particolare, come il valore tabellare (V.A.M.), astratto e predefinito, utilizzato per la quantificazione dell’indennità di esproprio dei suoli agricoli o inedificabili eluda il “ragionevole legame” con il valore di mercato del fondo “prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte” (punto 5.7 della sentenza n. 348 del 2007 richiamato dalla decisione in argomento).
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