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Il nuovo rito nelle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni PDF Stampa E-mail
mercoledì 02 novembre 2011

di Federico Povelato

Con il d.Lgs. n. 150, pubblicato in data 01.09.2011, recante “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stato modificato, tra gli altri, il rito introdotto dall’art. 54 del D.P.R. 327/2001 in materia di opposizione alla stima.

 

L’art. 29 del citato d.Lgs.  150/2011 – rubricato “Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' “ - così recita:

“1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'”.

 

Le controversie in materia di opposizione alla stima, dunque, sono ora regolate dal rito sommario di cognizione in funzione di una più rapida attività istruttoria(quantomeno ipotizzata).

Restano ferme, invece:

- l’individuazione e composizione dell’organo giudicante, ossia la Corte d’Appello in grado unico;

- la competenza territoriale, correlata al luogo in cui si trova il bene espropriato;

- il termine di notifica del ricorso (non più dell’atto di citazione, in ossequio al rito sommario) di 30 giorni a pena di inammissibilità;

- l’elenco dei soggetti a cui il ricorso va notificato

 
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