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Può la Corte Costituzionale sindacare norme già abrogate? PDF Stampa E-mail
mercoledì 21 marzo 2012
di Giovanni Attilio De Martin.

Esaminando una fattispecie concreta nell’ambito del pubblico impiego mi sono imbattuto nel singolare quesito afferente alla eventuale possibilità, e se del caso ai limiti, della sindacabilità di norme abrogate da parte della Corte Costituzionale.

In merito può sostenersi quanto segue. Numerose volte, diversamente da quanto riteneva di primo acchito il sottoscritto, è stata sollevata presso la Corte Costituzionale la questione relativa ai limiti di sindacabilità in caso di rilevata illegittimità costituzionale di norme già abrogate.

Tale problematica, di ordine processuale, è stata presa in considerazione dalla Consulta che l’ha risolta sempre in modo univoco fin dagli albori della sua costituzione quale Organo della costituzionalità (cfr. in terminis: Corte Cost., 16 gennaio 1959, n. 4; Corte Cost., 30 maggio 1963, n.77; Corte Cost., 30 dicembre 1982, n. 255; Corte Cost., 25 ottobre 1985, n. 236). L’indirizzo così formatosi, a seguito delle sopra esposte pronunce, e sempre mantenuto stabile e fermo dalla Corte Costituzionale stessa, risolve la citata questione seguendo un preciso iter logico che qui si intende brevemente esporre, per quanto di interesse e di utilità ai lettori del sito.

Innanzitutto, la Corte Costituzionale si è premurata di sciogliere ogni dubbio relativamente alla portata ed alla relazione tra l’istituto giuridico dell’abrogazione di norme legislative e la relativa (loro) pronuncia d’illegittimità.

La necessità di svolgere, preliminarmente, questa differenziazione parte dalla distinzione dei piani operativi dei due congegni giuridici, i quali provocano corrispondentemente diversi effetti e competenze.

L’Organo della costituzionalità ha rilevato, infatti, che l’ambito applicativo dell’abrogazione è, per sua stessa natura, più ristretto di quello della sfera riservata alla legittimità costituzionale, e conseguentemente, gli stessi requisiti richiesti affinché si abbia abrogazione per incompatibilità, secondo i principi generali, sono più ristretti e limitati di quelli che stanno alla base della dichiarazione d’illegittimità costituzionale della legge ordinaria contrastante con i precetti costituzionali.

Fermo, dunque, quanto appena esposto, viene ulteriormente evidenziato che “come ogni atto è legittimo o meno secondo il diritto vigente allorché viene posto in essere, del pari ogni legge è costituzionale o meno secondo le norme costituzionali vigenti nel momento in cui essa è formata” (Corte Cost., n.4/1959). Si potrebbe sostenere, in via latissima, dunque, che anche per le pronunce d’incostituzionalità vale il principio “tempus regit actum”, manifestazione del più generale principio di legalità.Conseguenza diretta di tale assunto è che qualora si facesse valere in giudizio una pretesa che si basa, però, su una disposizione abrogata, ma sotto l’imperio dell’attuale Costituzione, il medesimo potrebbe essere proposto, e non precluso, poiché possono permanere nell’Ordinamento Giuridico (ed è questo il punto) situazioni concrete od effetti posti in essere o manifestatisi proprio grazie, in virtù e come conseguenza della legge medio tempore abrogata, la cui rilevanza, rende comunque necessario l’intervento della Corte Costituzionale, e quindi, permette la proponibilità del giudizio stesso in via incidentale da parte del Giudice a quo.

In altre parole, astrattamente, è ammissibile che una norma, anche se abrogata (e che, quindi, abbia cessato di esistere ed operare nell’ambito dell’Ordinamento Giuridico), possa essere presa in esame per la sua legittimità costituzionale (rectius, a ragione della sua sospetta illegittimità costituzionale), in quanto capace, sul piano giuridico e materiale, di produrre ancora effetti, per i quali, e limitatamente a questi, si possa affermare che la medesima disposizione sia ancora “efficace” ed “applicabile”, a meno che i fatti oggetto del sindacato non si siano verificati successivamente alla data in cui abbia cessato di aver vigore la norma medesima (Corte Cost., 30 dicembre 1982, n. 255).

Naturalmente, la valutazione di ammissibilità del sindacato costituzionale di una norma giuridica abrogata va effettuato in concreto, ovvero verificando se, nel caso in esame, gli effetti che l’abrogata norma possa anche attualmente produrre siano idonei materialmente a riverberarsi all’interno dell’Ordinamento giuridico.

Come si esprimono la Carta Costituzionale e la stessa Corte Costituzionale, infatti, “l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge consiste nel provocare la cessazione dell’efficacia della legge stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con la conseguenza che la legge medesima, dallo stesso momento, non può più trovare applicazione” anche ai sensi dell’art. 136 Cost. (Corte Cost., n.4/1959),

Derivazione logica di quanto qui esposto, seguendo sempre l’iter argomentativo della Corte, è che il sindacato costituzionale per situazioni maturate anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di aver vigore non è precluso, anche se limitato ai fatti ancora produttivi di effetti, tali da conferire alla norma abrogata una sorta di parziale ultrattività (cfr. in terminis: Corte Cost., 25 ottobre 1985, n. 236).

Questa tipologia di sindacato, quindi, può essere proposto ed esercitato “per incontrastabile conseguenza, tutte le volte che di “efficacia” ed “applicazione” della legge possa parlarsi, indipendentemente, dall’avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost., n. 4/1959). Ciò può avvenire, indipendentemente, sia che la legge di cui si richiede la verifica di costituzionalità alla Corte sia sorta sotto l’egida della Carta fondamentale del 1948, sia precedentemente sotto altro Ordinamento (vale a dire sotto l’Ordinamento Giuridico Statutario); ciò che costituisce criterio basilare e discretivo è la produzione attuale di effetti che la norma può ancora determinare e la sua possibile applicabilità, derivante da fatti pregressi alla sua abrogazione, quando cioè la stessa era ancora in vigore nell’Ordinamento Giuridico.
Preme sottolineare che il presente modesto contributo esprime le opinioni, meditate ma del tutto personali, di colui che lo ha redatto.
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 21 marzo 2012 )
 
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