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Sull'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario PDF Stampa E-mail
martedì 22 maggio 2012

di Thomas Stragliotto

 

Con la sentenza 23 aprile 2012 n. 572, la Sezione prima del TAR del Veneto si è pronunciata, tra l’altro, in tema di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, statuendo che tale principio trova applicazione non soltanto in riferimento al medesimo provvedimento, ma anche nelle ipotesi in cui vengano in esame atti in posizione di presupposizione o consequenzialità.

Si precisa che il rapporto tra i due rimedi non è stato disciplinato dal Codice del processo amministrativo; l’art. 48 regola soltanto il giudizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario. Il regime di alternatività trova tuttora espressione nell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

La sentenza in esame, premesso che “il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera … quale indefettibile garanzia processuale volta ad evitare contrasti di giudicati sulla medesima questione”, statuisce che il principio stesso è valido “non solo in riferimento al medesimo atto amministrativo, ma in tutte le ipotesi in cui vengano in esame atti posti in posizione di presupposizione e consequenzialità”, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso giurisdizionale limitato al solo atto consequenziale rispetto a quello impugnato con ricorso straordinario: “ciò in quanto il riconoscimento in sede giudiziale della eventuale illegittimità derivata dell'atto consequenziale costituirebbe un’indiretta valutazione anche dell'atto presupposto, rimasto allo scrutinio della giurisdizione straordinaria”.

Il TAR del Veneto richiama alcune recenti sentenze conformi: Consiglio di Stato, Sez. III, 15.11.2010, n. 1963; 25.5.2010, n. 2460; 24.3.2009, n. 616; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28.2.2011, n. 492; Sez. II, 16.3.2010, n. 635; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2011, n. 755.

 

In senso contrario si veda, invece, Consiglio di Stato, sez. V, 24.02.2011, n. 1181, secondo cui “… la regola della alternatività va applicata in modo rigoroso e circoscritto. Pertanto, essa non opera nei casi in cui, mediante un successivo ricorso giurisdizionale, la parte interessata intenda gravare un provvedimento connesso, in base ad un rapporto di consequenzialità e presupposizione, con altro atto precedentemente gravato con ricorso straordinario (Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 454)”.   Anche il TAR della Liguria, Sez. I, con sentenze 22.04.2011, n. 666, 28.01.2011, n. 169, 22.01.2011, n. 150 ha statuito che: “il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale espresso dall'art. 8 comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e dall'art. 34 comma 2, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, applicabile al giudizio innanzi ai tribunali amministrativi regionali dall'art. 19, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, va inteso in senso più rigoroso e restrittivo, per cui l'impugnativa in sede straordinaria di un atto presupposto non preclude l'impugnativa giurisdizionale dell'atto applicativo o conseguente o successivo; ciò avuto riguardo al tenore letterale delle norme che sanciscono la regola dell'alternatività (le citate disposizioni si esprimono al singolare: "provvedimento" e "atto") e all'esigenza di non comprimere la tutela giurisdizionale in violazione degli artt. 24 e 113 Costituzione”), precisando, tuttavia, che sono inammissibili i motivi di ricorso volti a far valere l'illegittimità derivata del provvedimento conseguente per vizi degli atti presupposti impugnati in sede straordinaria.    

 

Infine, si segnala che nel caso di specie il TAR del Veneto ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile per difetto di interesse; ciò in quanto - con precedente parere del Consiglio di Stato - il ricorso straordinario (con il quale era stato impugnato l’atto presupposto) era stato ritenuto infondato nel merito, sicché il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale.

 

Thomas Stragliotto

 
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