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Ma da noi stava per essere raddoppiato il contributo sui giudizi in tema di appalti! PDF Stampa E-mail
martedì 31 dicembre 2013

di Stefano Bigolaro

 

In totale contrapposizione con le scelte francesi di detassazione dell'accesso alla giustizia - raccontate da Francesco Volpe nella nota a fianco (“Lo volle l’Europa!”) - da noi il legislatore è stato a un passo dall'approvare l'emendamento n. 1.3282 al disegno di legge sulla “stabilità”.

Emendamento, approvato dal governo, che avrebbe comportato quasi il raddoppio dell'attuale, e abnorme, contributo unificato nei giudizi in materia di appalti, il quale sarebbe stato portato - rispettivamente - a € 3.500 per le cause di importo inferiore a € 200.000, a € 7500 per le cause di importo compreso tra € 200.000 e 1 milione di euro, a € 11.400 per le cause di importo superiore a 1 milione di euro. Aumento ulteriormente amplificato sia dalla maggiorazione del 50% nei giudizi di appello, sia dalla individuazione del valore del giudizio nell’importo a base d’asta dell'appalto (cosa ben diversa dall’utile).

Ne sarebbe conseguito un effettivo impedimento all'accesso alla giustizia, in evidente violazione del diritto di difesa. E sarebbe altresì stato pesantemente ridotto il controllo del giudice amministrativo sugli appalti pubblici.

Sarebbe stato peraltro evidente il contrasto della nuova disposizione con la sua stessa “ratio”: anziché consentire maggiori introiti, un tale aumento del contributo avrebbe dato un forte apporto all'eliminazione del contenzioso, già ampiamente calato negli ultimi anni, con il conseguente abbattimento degli introiti erariali.

L’emendamento è stato alla fine ritirato (vedi al riguardo il “comunicato” delle varie associazioni degli avvocati amministrativisti, che stanno per dar vita ad una unione nazionale tra loro; comunicato che per comodità si riporta qui di seguito).

Ma la vicenda è emblematica: dimostra, da un lato, quali rischi corra l'attività professionale degli amministrativisti, e come tutto sia in realtà fragile e provvisorio; e, dall'altro lato, quale utilità possa avere un coordinamento nazionale tra le associazioni locali degli avvocati amministrativisti. Proprio tale coordinamento ha consentito infatti di conoscere l'esistenza dell'emendamento e di poter intervenire in tempi reali a rappresentare l'assurdità di una simile disposizione.

Passato il pericolo, si impongono alcune considerazioni.

Il tema del contributo unificato nei giudizi in materia di appalti - evidentemente non compreso nella gravosità dei propri effetti - dovrà essere ripreso e affrontato a livello nazionale: non è dubbio infatti che l’entità di tale contributo, anche così com'è, lede l'attività professionale degli amministrativisti, quella degli stessi giudici amministrativi (che subiscono anch’essi - con il pesante calo del contenzioso – il venir meno delle possibilità concrete di controllo sugli appalti pubblici), e in definitiva l'intero sistema della tutela giudiziaria.

Sarà anche interessante cercare di “tracciare” la destinazione del contributo unificato per verificare quale parte di esso finisca davvero a garantire l'efficienza della giustizia amministrativa.

Nel programma della costituenda unione nazionale tra le associazioni locali degli amministrativisti – a parte i compiti legati alla nuova disciplina delle specializzazioni - il tema del contributo unificato sarà dunque uno dei primi banchi di prova.

 

Allegato:

COMUNICATO

 

LA COSTITUENDA UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI E LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI

 

Esprimono soddisfazione ed apprezzamento in relazione alla revoca dell’emendamento n. 1.3282 al disegno di legge sulla «stabilità».

A mente di tale emendamento infatti, il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dei ricorsi innanzi alla Giurisdizione Amministrativa  in materia di appalti ed aventi ad oggetto i provvedimenti delle Autorità Indipendenti, sarebbe stato portato:

 

-         ad € 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000;

-         ad € 7.500 per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 e

-         ad € 11.400 per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro, nonché laddove manchi la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, d.P.R. n. 115/2002.

 

Contestualmente sarebbe stato ridotto il contributo unificato dovuto per le controversie di cui alle lettere a), c) ed e) del medesimo art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

 

Osservano che gli effetti di tale ulteriore abnorme innalzamento del contributo dovuto in materia di appalti, ancora una volta operato in totale indifferenza rispetto all’effettivo valore della controversia (pari, al più, all’utile astrattamente ritraibile dall’esecuzione del contratto e giammai al valore a base d’asta) sarebbero stati disastrosi ed avrebbero condotto ad un sostanziale diniego di giustizia (sotto forma di impedimento all’accesso), in ciclopica violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza, in grave spregio al diritto di difesa.

Detto medesimo aumento, inoltre, avrebbe ridotto, pressochè definitivamente, il ruolo di controllo dei giudici amministrativi su un’attività della p.a. maggiormente esposta alle infiltrazioni della malavita organizzata e a fenomeni di malgoverno (depotenziando, altresì, il perseguimento di un’effettiva ed efficace lotta alla corruzione).

 

Rilevano che, sotto altro profilo, l’ulteriore ed ennesimo innalzamento del contributo unificato per le controversie in discorso avrebbe posto, altresì, un ingiustificato, significativo ed insormontabile ostacolo all’accesso delle piccole e medie imprese alla giustizia amministrativa, in frontale contrasto (anche) con la ratio delle norme con le quali, di recente, il Legislatore ha inteso favorire la più ampia partecipazione di tali medesimi soggetti alle procedure di gara (artt. 44, co. 7, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 1, co. 2, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 - convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135).

 

Segnalano, inoltre, come tale predetto aumento sarebbe risultato viepiù sconsiderato ed irragionevole in relazione ai giudizi di appello, per i quali il contributo unificato è ulteriormente elevato, nella misura del 50%, dall’articolo 1, co. 27, della legge 228/2012

 

Auspicano, in ogni caso, una più complessiva revisione della materia del contributo unificato, improntata al criterio della stretta parametrazione ai costi del servizio, con l’espunzione di ogni surrettizia finalizzazione alla deflazione del contenzioso. È, in realtà, la deflazione del contenzioso l’unico obiettivo degli aumenti che, di recente, sono comunque già stati disposti con cadenza più o meno annuale ed hanno condotto alla fissazione di contributi richiesti in misura abnorme ed eccessivamente gravosa: sotto il profilo economico, infatti, è evidente che tale sconsiderato aumento – anziché determinare maggiori introiti, come si afferma – abbia già determinato un vertiginoso calo del contenzioso, e dunque, l’abbattimento degli introiti erariali.

 

Richiedono una pronta revisione delle previsioni normative in materia.

 

Dichiarano il proprio fermo intendimento di proporre ogni possibile azione, anche in sede Comunitaria, perché le suddette misure discriminatorie e lesive del diritto di difesa siano riconosciute incompatibili con il Trattato UE, con la Direttiva Ricorsi e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo oltreché con la Costituzione italiana.

 

 

Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte

 

SOLOM - Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti

 

Camera Amministrativa Romana

 

Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia

 

Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 

 

Camera Amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari

 

Camera Amministrativa di Como

 

Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia

 

Avvocati Amministrativisti della Provincia di Monza e Brianza

 

Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto

 

Società Ligure degli Avvocati Amministrativisti

 

Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna

 

Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti

 

Camera Amministrativa Distretto Lombardia orientale

 

Camera Amministrativa Materana

 

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