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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: PRIME PRECAUZIONI. PDF Stampa E-mail
mercoledì 29 aprile 2015

di FRANCESCO VOLPE



Salve le possibili novità dei prossimi mesi, con il 1 luglio 2015 entrerà <<in funzione>> il processo amministrativo telematico.


La relativa disciplina, prevista dall'art. 13 delle norme di attuazione al c.p.a., sarà data da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; si tratterà, pertanto, di un atto privo anche di forza e valore regolamentari.


Le bozze di decreto che, più o meno clandestinamente, sono in questo periodo di tempo circolate sono inaffidabili; in ogni caso esse saranno  soggette a futuri cambiamenti, anche importanti, giacché vi sono elementi obiettivi per ritenere che persino coloro che, in questi giorni, vi stanno ponendo mano abbiano ancora le idee poco chiare su cosa si voglia attuare.


Qualcosa, però, sembra essere probabile che accada, stando almeno alle dichiarazioni raccolte da coloro che stanno dedicandosi alla cosa e che hanno partecipato ad un costruttivo convegno tenutosi il 21 aprile 2015 a Verona.


Il processo amministrativo telematico sarà, infatti, una cosa del tutto distinta dal corrispondente processo civile. A cominciare dal fatto che anche gli atti di costituzione (quindi anche il ricorso) non potranno più essere introdotti in forma cartacea.


Questo fatto non mi pare incongruo: se si riducesse il processo amministrativo telematico alle memorie dei trenta giorni, esso sarebbe ben poca cosa, vista la centralità defensionale, in questo  rito, dell'atto introduttivo.


Tuttavia, la cosa può creare alcuni problemi immediati.


Ricordo, in primo luogo, che il processo civile, fondantesi sul principio della vocatio iudicis, viene ad instaurarsi non già con la notificazione, ma con il deposito del ricorso.


Per altro verso, è ignoto se saranno previste norme use a regolare il periodo transitorio. Norme che, forse, potrebbero essere disposte solo con atto avente forza e valore di legge (e, infatti, pare che sia in previsione un decreto-legge, per la fine di giugno, contenente gli opportuni aggiustamenti al codice di rito).


Ipotizzando che tale disciplina transitoria possa mancare, varrà ovviamente il principio tempus regit actum.


In terzo luogo, pare che i documenti informatici saranno ammessi solo se creati come informatici in modo nativo. Pertanto non sarà considerato documento informatico - utile ad essere depositato - quel documento che risulti dalla scansione di una memoria o di un ricorso precedentemente stampati.


In ragione di tutte queste cose, immagino che possano crearsi dei problemi per quei ricorsi che saranno notificati nel prossimo mese di giugno, con termine di deposito destinato a scadere in luglio.


Quei ricorsi saranno notificati con le vie ordinarie e dunque in forma cartacea. Ma è possibile che gli stessi, dopo il 1 luglio e in forza del principio tempus regit actum, non possano più depositarsi con tale forma. Né sembra che di tali ricorsi possa operarsi una scansione, sì da essere depositati come documenti informatici in questa veste.


Per questa ragione, mi permetto di suggerire ai Colleghi di non ritardare, in quel periodo, il deposito del ricorso e di anticiparlo rispetto alla scadenza che ci è di fronte. Ancorché, me ne rendo conto, questa cautela non risolva tutti i problemi, giacché resterà comunque quello di capire in che modo depositare le cartoline di eventuale tardiva restituzione.


Per ragioni diverse, è opportuno che anche le parti resistenti e controinteressate si costituiscano prima di quella data, magari con una memoria puramente formale. Infatti è ancora molto poco chiaro come queste parti potranno accedere al fascicolo elettronico, la cui apertura, stando a quello che ci si è sentiti dire, dovrebbe essere riservata alle sole parti costituite.


Dall'incontro di Verona sono emersi molti altri aspetti, non tutti tranquillizzanti.


Mi limiterò a citarne uno.


Se si è bene inteso, sembrerebbe, infatti, che gli atti defensionali debbano essere formati attraverso un unico editor, che verrà messo a disposizione dallo stesso sistema informatico della giustizia amministrativa.


Se ho ben capito i termini della questione, non useremo dunque più i nostri programmi di videoscrittura preferiti, ma useremo tutti quell'unico programma idoneo a formare il documento informatico che avrà le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere poi ricevuto dal sistema stesso.


Quella che potrebbe sembrare una semplice banalità applicativa ha tuttavia suscitato alcuni dubbi, verosimilmente collegati alla mia indole naturalmente malfidente. Mi è parso, infatti, che concentrare la redazione di tutti gli atti del processo in un unico sistema di produzione possa consentire di porre limiti precostituiti alle impostazioni degli atti stessi.


E alla domanda se quell'unico editor sia tarato in modo da impedire, ad esempio, che l'atto, in ossequio al principio di brevità, superi un determinato numero di pagine o di battute, non è stata data una risposta del tutto tranquillizzante. Sembrerebbe in particolare - davvero il condizionale è d'obbligo - che i ricorsi in materia di appalti troveranno un limite fisico. Di talché, una volta superata la predeterminata soglia di dati che possono esservi immessi, semplicemente l'editor smetterebbe di funzionare e di accettare nuovi caratteri.


In tal modo, il rispetto della brevità degli atti verrebbe imposto di fatto, impedendo alla <<macchina da scrivere>> di continuare a funzionare.


Sono aspetti su cui è bene tenere desta l'attenzione allo scopo, ove fosse necessario, di approntare le eventuali opportune iniziative.

 
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