L'ART 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 INTRODUCE UNA NORMA DI CARATTERE PROCESSUALE? |
domenica 08 luglio 2007 | |
Ben si sa che l'art. 21 - septies, legge 241/1990 stabilisce che "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".
T.A.R. VENETO, sez. III, 2283/2007:In un obiter dictum, la terza sezione del T.A.R. Veneto interpreta la norma nel senso che, anche al di fuori dei casi di violazione o elusione del giudicato, spetterebbe oggi al giudice amministrativo accertare la nullità del provedimento, senza limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione. <<il Tribunale adito, nel 1999 (quando il ricorso è stato radicato), avrebbe dovuto dichiararsi - secondo l’insegnamento tradizionale, che riteneva, sia pure non unanimemente, tale atto “inesistente” - carente di giurisdizione, posto che la relativa controversia sarebbe spettata, se mai, al G.O.. A tenore tuttavia del sopravvenuto art. 21-septies della L. 241/90 (come modificata nel 2005), il Giudice Amministrativo può dichiarare l’atto nullo se “viziato da difetto assoluto di attribuzione”, situazione che si ravvisa ogni qual volta vi sia - come prospettato dai ricorrenti - “usurpazione” di funzioni spettanti ad un diverso potere>> |
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Ultimo aggiornamento ( domenica 08 luglio 2007 ) |