L'ART 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990 INTRODUCE UNA NORMA DI CARATTERE PROCESSUALE?
domenica 08 luglio 2007
Ben si sa che l'art. 21 - septies, legge 241/1990 stabilisce che "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".

In un obiter dictum, la terza sezione del T.A.R. Veneto interpreta la norma nel senso che, anche al di fuori dei casi di violazione o elusione del giudicato, spetterebbe oggi al giudice amministrativo accertare la nullità del provedimento, senza limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione.
T.A.R. VENETO, sez. III, 2283/2007:

<<il Tribunale adito, nel 1999 (quando il ricorso è stato radicato), avrebbe dovuto dichiararsi - secondo l’insegnamento tradizionale, che riteneva, sia pure non unanimemente, tale atto “inesistente” - carente di giurisdizione, posto che la relativa controversia sarebbe spettata, se mai, al G.O.. A tenore tuttavia del sopravvenuto art. 21-septies della L. 241/90 (come modificata nel 2005), il Giudice Amministrativo può dichiarare l’atto nullo se “viziato da difetto assoluto di attribuzione”, situazione che si ravvisa ogni qual volta vi sia - come prospettato dai ricorrenti - “usurpazione” di funzioni spettanti ad un diverso potere>>
Ultimo aggiornamento ( domenica 08 luglio 2007 )