MOTIVI AGGIUNTI - RIPROPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI LAGNANZA
giovedì 11 ottobre 2007
È irrituale la proposizione con motivi aggiunti impugnatori di ragioni di lagnanza contro i provvedimenti impugnati in corso di giudizio, nel caso in cui dette ragioni di illegittimità ripropongano, sia pure in via diretta (e non derivata), i medesimi vizi fatti valere contro i provvedimenti contestati con il ricorso introduttivo laddove siffatta riproposizione avvenga ob relationem (tramite il semplice richiamo a quanto già dedotto con i ricorso originario) e il ricorso introduttivo debba riconoscersi irricevibile o inammissibile.

T.A.R. Veneto,  sez. I, 10 ottobre 2007, n. 3235:

 

"... Con il quarto ordine di censure la ricorrente deduce l’illegittimità derivata degli atti regionali da lei impugnati in dipendenza dei motivi di ricorso da lei dedotti nei riguardi degli atti comunali originariamente impugnati mediante l’atto introduttivo del giudizio sub R.G. 739/2006.
Tale prospettazione risulta – all’evidenza – inammissibile, non potendosi per certo configurare, sotto l’immediato profilo logico, la sussistenza di vizi di legittimità in via derivata rispetto ad altri atti precedentemente emanati ma non annullati in ragione dell’irricevibilità o dell’inammissibilità delle impugnative già proposte nei loro confronti.
La ricorrente conclude, comunque, l’illustrazione di tale ultimo ordine di censure affermando che gli atti regionali da lei qui impugnati evidenziano anche in via autonoma i medesimi vizi di legittimità da lei già illustrati nel medesimo atto introduttivo del giudizio proposto sub R.G. 739/2006.
Il Collegio reputa che anche tale rinvio ob relationem sia del tutto inidoneo rispetto al fine che la ricorrente persegue, in quanto comunque riferito a censure che non sono illustrate negli ultimi motivi di ricorso da lei presentati, ma che sono esclusivamente contenute in un altro ricorso dichiarato irricevibile per quanto segnatamente attiene all’impugnativa sempre da lei proposta avverso la deliberazione del Consiglio Comunale recante l’adozione della Variante di cui trattasi."