IL TAR VENETO ANNULLA LA CIRCOLARE REGIONALE SULLO "SPORTELLO UNICO"
sabato 10 novembre 2007

di GIUSEPPE FARINA

Afferma la seconda Sezione – annullando sul punto la circolare regionale n. 16/2001 - che nel caso di variante semplificata ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 447/1998 la verifica del requisito dell’insufficienza delle aree, prevista per l’insediamento di nuove attività, si applica anche al caso di mero ampliamento di edifici già esistenti.

Tale posizione si pone in contrasto con l’orientamento prevalente della giurisprudenza (recentemente confermato anche dalla stessa Sezione), che è nel senso di escludere l’obbligatorietà della verifica de qua con riferimento al mero ampliamento di impianti già esistenti.

Per leggere il contenuto della sentenza clicca qui: T.A.R. Veneto, sez. II. 31 ottobre 2007, n. 3494. Est. Rovis

Ultimo aggiornamento ( martedì 27 novembre 2007 )