PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PRECARIO - GIURISDIZIONE ORDINARIA
sabato 17 novembre 2007
Appartengono al sindacato del giudice ordinario le controversie inerenti le procedure di stabilizzazione del personale precario della regione, atteso che, data la natura vincolata dei presupposti per accedere al rapporto di pubblico servizio, i candidati sono titolari di posizioni di diritto soggettivo.

T.A.R. VENETO, sez. II, 15 novembre 2007, n. 3646 (abbreviata):

 

"...nel caso di specie - ove l’assunzione dei soggetti interessati avviene sulla base dell’accertato possesso di specifici requisiti (titolarità di un rapporto di lavoro precario a cui si è acceduto previo superamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e possesso, all’1.1.2007, di una prestabilita anzianità di servizio maturata entro precisi limiti temporali), giusta gli artt. 1, comma 558 della legge 27.12.2006 n. 296 e 32 della LR 19.2.2007 n. 2 -, i provvedimenti di inclusione e/o di esclusione dalla graduatoria incidono su posizioni di diritto soggettivo e sono, pertanto, assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario in virtù dell’art. 63, I comma del DLgs n. 165/01: il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, ragion per cui le relative controversie non sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, IV comma del DLgs n. 165/01, bensì a quella ordinaria"