SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E LAVORATORI "IN NERO". GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
sabato 17 novembre 2007
Appartiene al giudice amministrativo la controversia volta a contestare il provvedimento assunto dai funzionari del Ministero del lavoro con cui è disposta, ex lege  123/2007, la sospensione dell'attività d'impresa.

T.A.R. VENETO,sez. III, 15 novembre 2007, n. 3614 (abbreviata):

 

"l’art. 5 della l. 3 agosto 2007, n. 123, al I comma (che il provvedimento qui impugnato applica) stabilisce come il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale, anche nel caso in cui riscontri l’impiego di personale, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; la revoca di tale provvedimento può essere disposta, previa regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e pagamento di una specifica sanzione amministrativa (II comma);
che la misura in questione – cautelare o sanzionatoria che la si voglia qualificare – disponendo la sospensione dell’attività d’impresa, fino al ripristino di una condizione di legalità asseritamente violata, è destinata a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla misura medesima;
che, pertanto, la posizione soggettiva fatta valere da colui che si ritenga leso da un atto (come quello qui gravato) di esercizio del potere attribuito dal ripetuto art. 5 l. 123/07, ha natura e consistenza di interesse legittimo, e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, diversamente da quanto asserito dall’Amministrazione nel suo controricorso (sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni ripristinatorie, cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto III, 24 luglio 2006, n. 2168, nonché id., II, 18 gennaio 2007, n. 98);"