GIUDIZIO ELETTORALE. NECESSITÀ DI PORTARE UN PRINCIPIO DI PROVA SULL'IRREGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI
giovedì 22 novembre 2007
È inammissibile il ricorso proposto contro le operazioni elettorali di un Comune, ove esso non sia assistito da alcun principio di prova, giacché non è scopo del processo elettorale procedere ad una sorta di verifica generalizzata delle operazioni medesime.

T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3709:

 

"Il ricorso è inammissibile, per mancanza di qualsivoglia principio di prova e perché mira ad ottenere un controllo generalizzato sul complesso delle operazioni elettorali.
Quanto al primo aspetto va osservato che (come ritenuto da costante giurisprudenza; si veda, ex plurimis: C.S. sez. V, n. 1438/06) benché nel giudizio elettorale il requisito della specificità dei motivi di impugnazione ed il mezzo di prova non debbano essere valutati con eccessivo rigore, posto che gran parte della documentazione non è conoscibile dall’interessato, resta comunque fermo il principio che il ricorrente ha l’obbligo di indicare le irregolarità lamentate con una concretezza tale da delimitare la doglianza dedotta, indicando i vizi denunciati, gli errori riscontrati, il numero, ancorché approssimativo delle schede contestate, gli uffici elettorali nei quali le irregolarità si sono verificate, nonché la loro specifica incidenza sul risultato elettorale e almeno un principio di prova delle circostanze di fatto poste a fondamento delle censure (C.S., sez. V, n. 2855/03).
Nella specie, è stata affermata l’(asseritamente) erronea dichiarazione di nullità di un certo numero di schede  e la mancata attribuzione di alcuni voti senza fornire tuttavia, di quanto affermato, alcun principio di prova - quale, ad esempio, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (che, come più volte affermato da questa Sezione, pur non costituendo prova - in quanto, nel giudizio elettorale, è inammissibile la prova testimoniale - ma mero indizio, sono indicative della serietà di quanto in esse dichiarato, comportando l’assunzione di responsabilità penale) e, soprattutto, senza evidenziarne la rilevanza sul risultato elettorale (C.S., sez. V, n. 7131/03). Non precisano, infatti i ricorrenti, come i voti nulli e/o contestati e non attribuiti avrebbero modificato il risultato finale.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti mirano, con l’impugnazione, a verificare i risultati di tutte le sezioni, cioè a provocare, in sede giurisdizionale, un vasto e generalizzato riesame delle operazioni elettorali, pacificamente inammissibile (si veda, da ultimo: Tar Puglia - Bari n. 3372/05; Tar Campania - Salerno n. 741/06 e Tar Sicilia, Catania n. 419/06)."