E' POSSIBILE L'AZIONE POPOLARE IN CORTE DEI CONTI!!!
martedì 22 gennaio 2008

Corte dei Conti, Sez. per il Veneto, Sent. n.  1416/2007

 

Responsabilità erariale - giudizio di responsabilità amministrativa promosso uti cives - al fine di ottenere il promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti di chi spetti - in relazione ad un asserito danno alle pubbliche finanze derivante dall'abnorme esercizio della funzione requirente in sede penale- riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 58 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.

Deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto da un privato avanti il Giudice contabile al fine di ottenere il promovimento dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di chi spetti (nella specie, in relazione ad un asserito danno alle pubbliche finanze derivante dall'abnorme esercizio della funzione requirente in sede penale), essendo tale giudizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 58 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, che prevede una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati. 


 

REPUBBLICA ITALIANA N. 1416/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Sergio Zambardi            Presidente e relatore

Dott.ssa Giuseppa Maneggio        Consigliere

Dott.ssa Luisa de Petris        Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. 24767 del registro di segreteria, promosso ad istanza dell'Avv. Ivone Cacciavillani, nato a Vigonovo il 22 marzo 1932, residente a Stra (Venezia), via Voltan n. 1;

visti l'atto introduttivo del giudizio, le conclusioni del P.M., le memorie e gli atti e documenti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 17 luglio 2007 il Presidente relatore Dott. Sergio Zambardi, l'Avv. Ivone Cacciavillani e il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Regionale Dott. Carmine Scarano;

non rappresentata la Procura della Repubblica di Venezia;

con l'assistenza del Segretario Dott. Matteo Bellemo.

Considerato in

FATTO

1 ‑ Con ricorso depositato nella Segreteria della Sezione in data 17 gennaio 2007 e successivamente notificato al Procuratore Regionale della Corte dei conti ‑ Sezione giurisdizionale per il Veneto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, l'Avv. Ivone Cacciavillani ha chiesto, uti civis, la fissazione di udienza, previa instaurazione del contraddittorio, per l'esame della denuncia da lui precedentemente prodotta al Procuratore erariale al fine di ottenere il promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti di chi spetti, in relazione ad un asserito danno alle pubbliche finanze derivante dall'abnorme esercizio della funzione requirente in sede penale.

Riferisce in proposito il ricorrente che la Procura della Repubblica di Venezia aveva svolto un'inchiesta penale culminata, in data 16 maggio 2005, nella richiesta di rinvio a giudizio di soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione di acquisto da parte della Regione dei Veneto, nell'anno 2001, di un immobile in Venezia da utilizzare per la propria sede. Gli imputati sono poi stati assolti con sentenza n. 452 del 3­-26 maggio 2006 del G.I.P. del Tribunale di Venezia.

L'odierno ricorrente ha ritenuto che dalla sentenza del G.I.P. risultassero l'infondatezza dell'accusa formulata dal P.M. e la palese abnormità dell'indagine espletata. Ritenendo inoltre che tale indagine avesse dato luogo a costi per perizie e intercettazioni telefoniche rivelatisi, a suo avviso, del tutto ingiustificati, il ricorrente in data 27 ottobre 2006 ha proposto denuncia alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale regionale a carico della Procura della Repubblica di Venezia, ipotizzando la sussistenza di un danno erariale da questa cagionato nonché la conseguente lesione dell'immagine della P.A..

Avendo constatato che la denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti non aveva avuto alcun seguito, l'Avv. Cacciavillani ha quindi promosso l'odierno giudizio chiedendo, con il menzionato ricorso del 17 gennaio 2007, la fissazione dell'udienza di discussione per l'esame di quanto da lui segnalato. In esito a tale ricorso il Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 58 dei Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, ha fissato l'udienza del 20 giugno 2007.

Nel qualificare l'atto da lui depositato come "ricorso civico", l'Avv. Cacciavillani espone che esso costituisce esercizio del diritto di azione riconosciuto in via generale dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. L'atto è quindi finalizzato, a suo dire, a rendere possibile l'adito alla Corte di Giustizia europea, che presuppone il previo esperimento di tutti i gradi della giurisdizione interna.

II ricorrente sostiene che l'aver indirizzato la sua iniziativa all'organo giudicante trova giustificazione nella giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. II Centrale, n. 109 del 6 marzo 2006) che riconosce a tale organo, in tema di integrazione del contraddittorio, un potere di impulso nei confronti dell'organo requirente. Soggiunge che l'azione di responsabilità erariale ha carattere di obbligatorietà e rileva infine che sussiste giurisdizione della Corte dei conti in ipotesi di danno erariale addebitato ad appartenenti alla Magistratura sia requirente che giudicante.

Con memoria del 13 febbraio 2007 indirizzata alw Procuratore regionale e prodotta a questa Sezione, l'Avv. Cacciavillani sottolinea che la sua iniziativa è ispirata ai doveri di solidarietà sanciti dall'art. 2 della Costituzione e indica le esigenze istruttorie di competenza del requirente che ne derivano, chiedendo di essere chiamato a collaborarvi.

L'Avv. Cacciavillani ha poi prodotto a questa Sezione copia di una "informativa con richiesta di provvedimenti urgenti" indirizzata in data 13 aprile 2007 al Procuratore della Repubblica di Trento, con la quale lamenta che l'iniziativa giudiziaria da lui promossa in questa sede ha formato oggetto di denuncia a quell'Ufficio requirente da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti di Venezia. L'Avv. Cacciavillani sostiene che tale denuncia costituisce una violazione del suo diritto di azione e ‑ nel rilevare di averne avuto notizia dalla stampa ‑ chiede all'Ufficio predetto di conoscerne le modalità di propalazione o, in alternativa, di ricevere copia della denuncia, in vista di eventuali ulteriori iniziative a difesa della sua onorabilità.

E' stata inoltre depositata nella Segreteria della Sezione copia di verbale di ratifica di denuncia querela sporta dall'Avv. Cacciavillani alla Stazione Carabinieri di Stra, contro echi spetti", in ordine ai reati di violazione del segreto istruttorio e diffamazione e per tutti i reati che dovessero essere ravvisati dalla competente Autorità giudiziaria.

In data 26 aprile 2007 l'Avv. Cacciavillani ha depositato una memoria illustrativa della sua iniziativa, che egli espressamente qualifica come "ricorso per azione popolare".

II ricorrente rileva che l'azione popolare, già da tempo disciplinata dall'ordinamento, ha trovato recentemente una specifica configurazione nell'azione popolare 'locale" regolata dall'art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia.

Il diritto di azione ex art. 9 citato ‑ sostiene il ricorrente ‑ è espressione del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione ed inoltre acquista, per il cittadino europeo, la natura di diritto al processo per effetto dell'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, il quale non lascia spazio a limitazioni alla legittimazione sia ad causam che ad processum eventualmente poste da disposizioni interne, essendo queste palesemente cedevoli rispetto alla richiamata norma sovraordinata.

L'Avv. Cacciavillani delinea quindi un parallelismo tra l'azione popolare riservata all'elettore dell'ente locale e l'azione popolare che, a suo avviso, spetta in via generale al cittadino della Repubblica per l'esercizio delle funzioni pubbliche di pertinenza statale.

Da ciò discende ‑ ritiene ancora il ricorrente ‑ la titolarità in capo al cittadino di un"'azione popolare erariale", quale è appunto quella che introduce l'odierno giudizio, la quale ha la funzione di richiamare l'attenzione del Giudice erariale su ipotesi di cattiva gestione delle risorse pubbliche in ordine alle quali sia mancata, da parte dell'organo a ciò deputato, la verifica della fondatezza del sospetto di danno erariale.

A sostegno di tale ricostruzione l'Avv. Cacciavillani afferma che in contrapposizione alla tradizionale teoria del numerus clausus delle azioni popolari, secondo la quale sarebbero ammesse solo quelle espressamente previste dalla legge, si è venuta formando una nuova concezione dell'azione popolare in senso partecipativo e collaborativo, la cui ammissibilità, se non generalizzata, può tuttavia essere rifiutata solo se specificamente vietata o esclusa dalla natura del rapporto controverso.

II ricorrente, da ultimo, rinnova la richiesta di attività istruttoria in ordine ai fatti segnalati, già prodotta con la memoria del 13 febbraio 2007, e sollecita, nel caso di persistente inerzia dell'organo requirente, la pronuncia della Sezione giudicante circa la suscettibilità dei fatti esposti di costituire causa di responsabilità erariale.

2 ‑ II Procuratore Regionale ha depositato le proprie conclusioni in data 18 maggio 2007.

II requirente premette che in ordine all'operazione immobiliare cui si riferisce l'istante è stata aperta istruttoria in data 14 maggio 2003 per ipotesi di danno erariale nei confronti dei funzionari regionali coinvolti e che nel relativo fascicolo istruttorio è stata inserita la denuncia presentata dall'Avv. Cacciavillani nell'ottobre 2006 per asserita responsabilità erariale a carico dei magistrati della Procura della Repubblica di Venezia.

Quanto all'iniziativa giudiziaria per la quale è oggi causa, il P.R. chiede preliminarmente che la domanda proposta dall'Avv. Cacciavillani venga dichiarata inammissibile, in quanto il cosiddetto "ricorso civico" è privo di qualsiasi elemento idoneo ad individuarlo come atto introduttivo di un giudizio in materia di responsabilità amministrativa o ad istanza di parte, mentre risulta inesistente il genus dell'azione popolare nel giudizio di responsabilità per danno erariale.

L'organo requirente rileva che il ricorrente avrebbe potuto rivolgere le proprie doglianze agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati dell'ordine giudiziario, ovvero alla competente autorità giudiziaria in ipotesi più grave di violazione dei doveri d'ufficio.

Rappresenta d'altra parte una forzatura ‑ osserva ancora il requirente ‑ ricondurre l'atto in esame alla categoria dei giudizi a istanza di parte di cui all'art. 58 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti che riguarda esclusivamente il giudizio per l'accertamento negativo di responsabilità e non generiche denunzie riferibili a supposte ipotesi di danno erariale.

Nel rilevare che l'atto è comunque nullo, difettando i presupposti della domanda previsti dall'art. 163 c.p.c. e richiamati dall'art. 58 citato, in particolare l'identificazione del convenuto, l'organo requirente lamenta inoltre una lesione del principio di parità tra le parti, in considerazione della diversità dei termini che sono stati fissati al P.R. e alle parti private.

Ad avviso del requirente l'atto de quo non è altro che una generica denuncia per danno erariale il cui naturale destinatario è il Pubblico Ministero contabile.

Deve ritenersi parimenti inammissibile ‑ prosegue il requirente ‑ la richiesta rivolta dal ricorrente alla Sezione giudicante di verificare la suscettibilità dei fatti esposti di costituire causa di responsabilità erariale e rileva inoltre che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema di potere di integrazione del contraddittorio non riguarda le ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, non è stato ancora instaurato un giudizio.

Dopo aver affermato che l'iniziativa giudiziaria oggi all'esame rappresenta un illegittimo vulnus alle funzioni che l'ordinamento assegna al P.M. contabile, esclusivo titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, il P.R. chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o

in subordine rigettato perché infondato nel merito, con condanna dell'istante alle spese del giudizio ex art. 96 c.p.c. sussistendo i presupposti della responsabilità processuale aggravata.

3 ‑ In data 29 maggio 2007 l'Avv. Cacciavillani ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa dell'iniziativa assunta, richiamando quanto già esposto in precedenza a proposito della propalazione della notizia attraverso la stampa e della querela per diffamazione da lui presentata. Ha inoltre ribadito che nel giudizio di responsabilità erariale la funzione del P.M. contabile è solo propulsiva e ha sollecitato l'uso da parte della Sezione giudicante dei poteri istruttori.

4 ‑ All'udienza del 20 giugno 2007 l'Avv. Cacciavillani ha ripercorso l'iter argomentativo svolto negli atti scritti.

II P.M. ha sottolineato la difficoltà di dare una  qualificazione al presente giudizio, dichiarando di non condividere la decisione assunta dal Presidente della Sezione di fissare un'udienza sulla base di un'istanza che implica lo svolgimento di funzioni che sono di competenza della Procura. Ha ribadito che nella presente fattispecie non è applicabile l'art. 58 del Regolamento di procedura di cui al R.D. n. 1038 del 1933 e ha confermato che la denuncia dell'Avv. Cacciavillani è stata inserita nel fascicolo processuale aperto nei confronti dei funzionari regionali coinvolti nello stesso evento‑danno, rappresentato dall'acquisto dell'immobile da parte della Regione. Ha infine insistito per la condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

L'Avv. Cacciavillani, non avendo potuto prendere visione delle conclusioni del P.M. a causa di un disguido, ha chiesto un differimento per poter eventualmente controdedurre.

La discussione della causa è stata quindi rinviata e successivamente fissata per l'udienza odierna.

5 ‑ In vista di questa l'Avv. Cacciavillani ha depositato il 5 luglio 2007 una memoria di replica alle conclusioni del P.M. nella quale ha confermato le ragioni della propria iniziativa, osservando che la titolarità di una funzione in capo a una pubblica Autorità non vale a precludere l'esercizio della concorrente azione popolare. Ha rilevato che l'indagine erariale in corso a carico di funzionari regionali coinvolti nell'operazione immobiliare all'origine della vicenda è circostanza estranea al presente giudizio, il quale concerne la valutazione dell'operato della Procura della Repubblica di Venezia per quanto risulta dalla già menzionata sentenza del G.I.P..

L'Avv. Cacciavillani si è infine opposto alla richiesta di condanna a suo carico per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., osservando che un'iniziativa non può essere considerata temeraria per il solo fatto che introduce elementi di novità, tanto più che essa potrebbe trovare riconoscimento presso la Corte europea.

All'odierna udienza l'Avv. Cacciavillani, nel riportarsi a quanto dedotto in atti, ha dichiarato di condividere la decisione di inquadrare il presente ricorso nella previsione dell'art. 58 del Regolamento di procedura che riguarda le ipotesi residuali di ricorsi a istanza di parte. Si è opposto all'eccezione di nullità proposta dal P.R.. Ha rilevato che se in sede penale è consentita l'imputazione coatta ex art. 409 c.p.p., a fortiori dovrebbe ammettersi un principio analogo in materia di responsabilità erariale e ha perciò insistito affinchè il Collegio ingiunga al P.M. di svolgere l'attività istruttoria indicata nella memoria del 13 febbraio 2007.

Il Procuratore regionale si è opposto alla richiesta del ricorrente osservando che l'iniziativa intrapresa è fuori delle regole dell'ordinamento. Ha affermato che l'odierno giudizio non avrebbe dovuto essere ammesso e ha stigmatizzato che lo stesso è stato qualificato come giudizio di responsabilità a istanza di un privato, secondo quanto indicato nel ruolo di udienza. Ha chiesto che sia dichiarata inammissibile la memoria depositata dall'istante in data 5 luglio 2007, in quanto l'odierna udienza è stata fissata per la prosecuzione della discussione svolta all'udienza del 20 giugno 2007 e considerato, inoltre, che non sono stati fissati termini per il deposito di atti. Ha nsistito, infine, per la condanna dell'odierno istante per lite temeraria.

L'Avv. Cacciavillani, in sede di replica, ha ripercorso l'iter argomentativo svolto negli atti precedentemente depositati.

II Procuratore ha nuovamente insistito perché la menzionata memoria di parte avversa sia dichiarata inammissibile.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

6 ‑ Con l'atto depositato, uti civis, il 17 gennaio 2007 e come esplicitato nelle successive memorie e negli interventi svolti alle udienze del 20 giugno e del 17 luglio 2007, l'Avv. Ivone Cacciavillani chiede a questo Giudice di valutare la denuncia di danno erariale a carico di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia da lui precedentemente prodotta al Procuratore regionale della Corte dei conti e rimasta senza seguito: ciò al fine di emettere pronuncia circa la fondatezza dell'ipotesi di responsabilità segnalata ovvero di ingiungere al P.M. contabile di svolgere la relativa attività istruttoria.

La domanda proposta dall'Avv. Cacciavillani è contrastata dal Procuratore regionale, il quale oppone una serie di argomentazioni, tutte volte a farne rilevare l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza nel merito.

II P.R., innanzitutto, contesta alla radice la stessa ammissibilità del presente giudizio, sostenendo che non avrebbe dovuto farsi luogo allo stesso, in quanto l'attivazione dei giudizi di responsabilità erariale è riservata alla sua competenza esclusiva.

Osserva in proposito che è improprio il richiamo all'art. 58 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, giacché esso non riguarda ipotesi di responsabilità amministrativo‑contabile.

Inoltre, lamenta ancora il P.R., contrariamente a quanto sostenuto dall'istante il cosiddetto ricorso civico non è idoneo a introdurre un giudizio di responsabilità e non è ravvisabile l'esistenza, in tale materia, di un'azione popolare.

In secondo luogo il P.R. eccepisce la nullità dell'atto introduttivo, difettando i presupposti della domanda, e lamenta la lesione del principio di parità tra le parti.

Insiste inoltre per l'infondatezza della domanda, si oppone all'ammissione della memoria depositata dall'Avv. Cacciavillani il 5 luglio 2007 e chiede infine la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

7 ‑ Tanto premesso, il Collegio rileva che preliminare ad ogni altra valutazione è la qualificazione dell'atto posto in essere dall'Avv. Cacciavillani.

Non possono essere condivise, in proposito, le obiezioni mosse dal P.R. circa la pretesa inidoneità della domanda a incardinare un giudizio innanzi a questa Corte.

Giova ricordare al riguardo che secondo la prospettazione di parte attrice l'atto introduttivo costituisce esercizio di azione popolare, asseritamene idonea ad instaurare dinanzi a questo Giudice un giudizio di responsabilità amministrativo‑contabile per l'ipotesi di danno erariale segnalata. Ne deriva che in presenza di un atto provvisto dei caratteri propri della domanda giudiziale ‑ e non di un generico esposto‑denuncia ‑, con il quale viene prospettato l'esercizio di un diritto di azione astrattamente configurabile, la valutazione in concreto della sua ammissibilità e fondatezza deve essere rimessa all'Organo giudicante, non potendo altri arrogarsi il potere di deciderne l'esito.

Da ciò consegue il provvedimento di fissazione dell'udienza dibattimentale, che ha la sola funzione di introitare la domanda e di incardinare il giudizio innanzi all'organo deputato.

Ne è di ostacolo alla configurabilità di una controversia in materia erariale la circostanza che il danno asseritamente cagionato alle pubbliche finanze sarebbe derivato dall'esercizio di attività giudiziaria. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto ‑ in fattispecie di liquidazione di compensi per perizie nel corso di procedimento penale ‑ che i principi dettati dalla Costituzione a garanzia dell'indipendenza e dell'insindacabilità della funzione giurisdizionale non valgono ad assicurare al magistrato uno status di assoluta irresponsabilità, cosicché non è possibile ricavare un confine definito dalla Costituzione che giustifichi la preclusione, per ragioni di costituzionalità, della giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità dei magistrati per danno erariale (C. Cost., sent. n. 385/1996).

8 ‑ Posto dunque che la domanda del ricorrente è stata introitata per consentire di valutarne la fondatezza nella competente sede collegiale, occorre ancora considerare che la peculiarità dell'azione popolare che è stata prospettata da parte attrice comporta l'esigenza di renderla compatibile con la struttura dei giudizi avanti la Corte dei conti e in particolare con la disciplina recata dal relativo Regolamento, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.

II titolo II del Regolamento ora richiamato, che contiene la disciplina delle forme dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, introduce una summa divisio tra giudizi a iniziativa del P.M. e giudizi a istanza di parte, comprendendo tra questi ultimi, oltre a fattispecie tipizzate, anche ipotesi genericamente indicate come "altri giudizi ad istanza di parte" (art. 58). La norma regolamentare indicata ha quindi previsto una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, con l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di competenza della Corte dei conti.

La giurisprudenza del Giudice contabile (da ultimo, Sez. Puglia, sent. 616/2006 ; Sez. Veneto, ordin. 43/2006, par. 2.4) ha poi enucleato varie tipologie di giudizi riconducibili a tale disposizione, traendole da norme di diritto sostanziale attributive della giurisdizione. Ritiene il Collegio che vada ricompresa fra tali tipologie ‑ secondo le indicazioni della Corte di Cassazione di cui si dirà più avanti ‑ anche l'ipotesi di azione popolare erariale di cui si fa questione nella fattispecie all'esame.

L'art. 58 citato costituisce quindi, osserva il Collegio, l'unico strumento processuale disponibile per dare ingresso a un giudizio di responsabilità amministrativa promosso su impulso di parte privata.

Infine deve essere respinta l'eccezione, opposta dal P.R., di nullità della domanda introduttiva. Questa infatti risulta notificata "al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia", titolare dell'Ufficio alla cui attività dovrebbe ascriversi l'ipotizzato danno erariale, restando rimessa al P.M. contabile l'esatta individuazione del soggetto cui addebitare la relativa responsabilità. Con ciò deve ritenersi assolto, a giudizio del Collegio, l'onere di cui all'art. 163 c.p.c., in relazione alla peculiarità dell'azione di responsabilità erariale su impulso di una parte privata, sprovvista di poteri istruttori.

Né sussiste la disparità tra le parti lamentata dal P.R., giacché il termine di trenta giorni stabilito nel decreto di fissazione di udienza per il deposito delle conclusioni è espressamente previsto dal secondo comma del richiamato art. 58.

9 ‑ II Procuratore regionale ha eccepito l'inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente il 5 luglio 2007, osservando che all'udienza del 20 giugno 2007 era stata disposta la prosecuzione della discussione nell'udienza odierna senza fissare termini per il deposito di atti.

L'eccezione non è fondata e va respinta.

Osserva in proposito il Collegio che all'udienza del 20 giugno 2007 l'Avv. Cacciavillani, dopo aver fatto presente di non aver potuto prendere visione delle conclusioni scritte del P.M. a causa di un disguido, aveva chiesto il differimento della discussione "per eventualmente controdedurre". Ne consegue che il rinvio della discussione a una successiva udienza disposto in accoglimento di tale istanza comportava implicitamente la facoltà di depositare controdeduzioni.

Occorre anche notare che la memoria dei 5 luglio 2007 conteneva un'anticipazione delle argomentazioni che il ricorrente ha poi svolto nel corso dell'udienza odierna, la quale era stata fissata proprio per consentire la replica alle conclusioni del P.M..

10 ‑ II Collegio deve ora pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa azionata.

In via principale il ricorrente chiede che questo Giudice accerti la sussistenza dell'ipotesi di responsabilità da lui denunciata.

La domanda muove dall'assunto che in alternativa all'iniziativa del P. M. il giudizio di responsabilità amministrativo‑contabile possa essere instaurato anche da un soggetto privato in quanto titolare di un'azione popolare erariale che legittimerebbe il Giudice contabile a conoscere della fattispecie di illecito prospettata. Si realizzerebbe in tal modo un'ipotesi peculiare di azione di responsabilità erariale intrapresa da una parte privata, in deroga al carattere di esclusività dell'azione pubblica demandata al Procuratore presso la Corte dei conti.

Orbene, l'art. 9 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ‑ nel quale è stato trasfuso l'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art. 4, 1° co., lett. a), della legge 3 agosto 1999, n. 265 ‑ reca la disciplina dell'azione popolare cosiddetta "locale", prevedendo che ogni elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 179 dell'8 maggio 2001; ordinanza n. 3150 del 3 marzo 2003, richiamata da Corte dei conti, Sez. III, n. 623/2005 e Sez. Veneto n. 304/2005) hanno affermato che qualora l'attore popolare chieda la condanna al risarcimento del danno subito dall'ente territoriale a causa della condotta di un suo amministratore, si verte in tema di danno erariale, come tale devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti. Spetta inoltre a quest'ultima, secondo la giurisprudenza indicata, risolvere il problema di legittimazione processuale, decidendo se il cittadino‑elettore possa esercitare o meno l'azione di responsabilità di cui è titolare il P.M. contabile.

L'odierno ricorrente sostiene in proposito che l'esercizio dell'azione popolare non può ritenersi circoscritto all'ipotesi prevista dalla menzionata normativa sugli enti locali, ma sarebbe invece estensibile ‑ in assenza di divieti specifici o di preclusioni derivanti dalla natura del rapporto ‑ ad ogni fattispecie che implichi l'accertamento del corretto uso delle risorse pubbliche.

L'impostazione di parte attrice poggia dunque su un'interpretazione estensiva dell'art. 9 del T.U.E.L., secondo la quale l'azione popolare erariale sussisterebbe ogniqualvolta si faccia questione dell'impiego di fondi pubblici.

La tesi è infondata.

Osserva in proposito il Collegio che l'art. 9 del T.U.E.L., invocato dal ricorrente, prevede l'azione popolare nella sola ipotesi di mancato esercizio da parte di Comuni e Provincie di azioni e ricorsi ad essi spettanti, ma non anche a titolo di surroga dell'azione di responsabilità che compete al P.M. contabile.

II carattere derogatorio della disposizione considerata non ne consente l'applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.

La domanda volta a ottenere una pronuncia di questo Giudice sulla fattispecie di danno denunciata dal ricorrente non può pertanto trovare accoglimento e deve essere respinta.

11 ‑ II ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata, che questo Giudice ingiunga al P.M. di procedere all'espletamento dell'attività istruttoria occorrente per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione di responsabilità in ordine all'ipotesi di danno erariale da lui precedentemente denunciata.

La richiesta azionata presuppone l'affermazione dell'obbligo del Pubblico Ministero contabile di provvedere sulle denuncie di danno.

A giudizio dei Collegio tale obbligo sussiste, ma con i limiti di seguito indicati.

Pur in mancanza di una disposizione normativa che esplicitamente ne sancisca l'esistenza, l'obbligatorietà dell'azione di responsabilità erariale intestata al P.M. contabile è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei conti (da ultimo: Sez. III, 1/2005; SSAR., 1/2005/QM) in quanto connaturata al sistema.

II carattere obbligatorio dell'azione erariale non può tuttavia essere inteso come consequenzialità necessaria tra notitia damni e promovimento del giudizio: al contrario, è implicito al criterio di obbligatorietà, razionalmente inteso, che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente infondato.

Discende da ciò che l'obbligatorietà dell'azione si traduce nel dovere per il P.M., all'insorgere della notitia damni, di svolgere le indagini necessarie ad accertare se esistano o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione, e di convenire in giudizio i soggetti dei quali ritenga ragionevolmente ipotizzabile la responsabilità. Inoltre, "non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo", in caso di mancato esercizio dell'azione il P.R. deve adottare un provvedimento formale che ne renda oostensive le ragioni (SS.RR.,1/2005/QM), cosicché citazione e archiviazione rappresentano, in alternativa, l'effetto ineludibile del carattere necessario dell'azione.

Rileva ancora il Collegio che il dovere del P.M. ‑ organo neutrale soggetto al principio di legalità ‑ di definire comunque la fase preprocessuale riflette altresì l'esigenza di tutela dell'interesse del soggetto denunciato a vedere risolta una situazione di incertezza che lo pregiudica nella vita di relazione, con un provvedimento di archiviazione ovvero con una puntuale chiamata in giudizio contro la quale sia possibile apprestare le opportune difese (S S. RR., 1/2007/QM).

Tanto premesso circa il carattere doveroso dell'attività demandata al Procuratore regionale della Corte dei conti in presenza di una notitia damni, occorre rilevare che per quanto attiene la presente fattispecie l'obbligo di provvedere non risulta allo stato assolto.

Nota infatti il Collegio che a seguito della denuncia di danno erariale prodotta dall'Avv. Cacciavillani con atto del 27 ottobre 2006 e sino alla data dell'odierna udienza gli unici provvedimenti adottati dal P. R. sono rappresentati dall'inserimento di tale denuncia nel fascicolo istruttorio relativo ai funzionari regionali che hanno avuto parte nell'operazione immobiliare cui la denuncia faceva riferimento, e dalla trasmissione della denuncia stessa al Procuratore della Repubblica di Trento.

Entrambi i provvedimenti indicati risultano peraltro estranei al procedimento attivato dal denunciante. Il primo di essi, in quanto l'attività istruttoria nella quale è stata fatta confluire la denuncia dell'Avv. Cacciavillani riguarda una fattispecie (acquisto dell'immobile da parte della Regione Veneto) diversa da quella denunciata, che attiene invece all'attività di indagine svolta al riguardo dalla Procura della Repubblica di Venezia. Il secondo provvedimento ‑ la trasmissione degli atti all'Ufficio del P.M. competente per le ipotesi di reato che interessino magistrati del distretto della Corte di Appello di Venezia ‑ appare invece verosimilmente rivolto a segnalare possibili reati in cui potrebbero essere rimasti coinvolti, come parte offesa, magistrati della Procura della Repubblica di Venezia, ed esula perciò, all'evidenza, dal procedimento in questione.

Può pertanto concludersi nel senso che la denuncia del 27 ottobre 2006 non ha ricevuto, allo stato, alcun seguito che abbia attinenza con la fase preprocessuale aperta con tale notitia damni.

Osserva ancora il Collegio che sebbene sia rinvenibile nel sistema un generale principio a favore della definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi (SS.RR. 13/2003/QM; SS.RR. 1/2005/QM; SS.RR. 1/2007/QM), anteriormente alla notifica dell'invito a dedurre non è tuttavia previsto alcun limite temporale all'attività del P.R., se non quello prescrizionale.

L'illimitatezza temporale delle indagini nella fase che precede l'invio dell'invito lascia quindi al prudente apprezzamento del Procuratore regionale la scelta del momento in cui espletare l'attività istruttoria, compatibilmente anche con le sue esigenze organizzative, non valutabili all'esterno.

Non può pertanto farsi luogo all'ingiunzione chiesta dal ricorrente e deve invece provvedersi alla trasmissione degli atti al P.R. perché valuti nella sua autonomia quale seguito debbano avere.

Né può condurre a conclusioni diverse il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce all'organo giudicante un potere di impulso nei confronti dell'organo requirente. Vale infatti notare in proposito che ‑ come osservato dal P.R. ‑ il potere di impulso evocato è espressione del potere di integrazione del contraddittorio il quale si esercita nell'ambito di un giudizio e non può quindi operare nei casi, come quello in esame, in cui un giudizio non è stato ancora instaurato.

12 ‑ Non è luogo a pronuncia in questa sede in ordine alla domanda del ricorrente di partecipare all'attività istruttoria.

Emerge infine da quanto sin qui esposto che non ricorrono le condizioni per disporre la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

Inoltre, trattandosi di giudizio a istanza di parte, non v'è luogo a pronuncia sulle spese, secondo il consolidato orientamento osservato in proposito da questa Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, dichiara procedibile la domanda, la rigetta nel merito e trasmette gli atti al Procuratore regionale in sede per quanto di sua competenza. Nulla per le spese. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 17 luglio e del 2 ottobre 2007.


Il Presidente, estensore

(F.to Dott. Sergio Zambardi)

Deposito in Segreteria il 31.12.2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                F.to Guarino