SUL REGIME GIURIDICO DELLE ACQUE LAGUNARI
lunedì 18 febbraio 2008

di Chiara Cerrone

 Con la sentenza n. 219 del 5 febbraio 2008 (leggila qui), la prima sezione del TAR Veneto, condividendo l’orientamento già espresso dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche con la pronuncia n. 79 del 1997, afferma e ribadisce l’inapplicabilità del regime giuridico delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 alle acque della laguna veneta.

Come precisato dal Collegio, per acque pubbliche devono intendersi, ai sensi dell’art. 1 T.U. n. 1775/1933, tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal suolo, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico interesse”. 

Da qui muove la non applicabilità alla laguna veneta del regime giuridico di cui al R.D. n. 1775/1933 e ciò proprio in ragione dell’assenza di vocazione a spiegare usi di pubblico generale interesse che contraddistingue le acque lagunari, “res communis omnium”.

Sul regime giuridico delle acque lagunari ha avuto, peraltro, occasione di pronunciarsi anche la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 1998, n. 2930 in Dir. maritt. 2000, 1339) che, seppure con alcune precisazioni, ha aderito al citato orientamento del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ritenendo prevalente “la demanialità marittima delle lagune (espressamente sancita dall’art. 28 cod. nav.)… anche nei casi in cui esse, per l’elevato grado di pescosità che le caratterizza, possono dare un notevole apporto all’interesse pubblico dell’alimentazione, conferendo alle acque il carattere della demanialità ai sensi dell’art. 1 T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell’art. 822 c.c.. Alle acque lagunari non sono pertanto applicabili le norme del t.u. sulle acque pubbliche, con la sola eccezione dei ricorsi contro i provvedimenti in materia di diritti esclusivi di pesca di cui agli art. 23 e 24 T.U. delle leggi sulla pesca, la cui cognizione è deferita al tribunale superiore delle acque, secondo il disposto dell’art. 143, lett. c) del T.U.”.

La precisazione da ultimo effettuata merita di essere sottolineata in considerazione dei possibili ulteriori usi di interesse pubblico che le acque lagunari possono assolvere. L’esclusione dal regime delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 non può, invero, non risentire delle esigenze e dei tempi, idonei di per sé a modificare la vocazione delle acque lagunari medesime posto che l’uso di pubblico e generale interesse è – per definizione- soggetto a condizioni mutevoli e non assolute.

CHIARA CERRONE

Ultimo aggiornamento ( lunedì 18 febbraio 2008 )