SUL POTERE COMUNALE DI REVOCA DI AMMINISTRATORI DI IPAB
lunedì 26 ottobre 2009

 di Valentino Peterle.

 

 Con l’interessante pronuncia n. 2455/2009 (clicca qui) la Terza sezione del Tar Veneto ha chiarito che in materia di nomina e revoca di amministratori di IPAB la competenza regionale di cui all’art. 72 comma 2 L.R. n. 6/1997 va circoscritta all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (di tipo sanzionatorio e repressivo), e non può pertanto escludersi il permanere di un concorrente diverso potere di revoca in capo al Sindaco; potere che discende dalla natura fiduciaria delle nomine quale risulta dall’art. 50 D.Lgs. 267/2000.

Nel caso di specie, alcuni amministratori di una IPAB - di nomina comunale - avevano impugnato il decreto sindacale di revoca del loro incarico, adducendo l’incompetenza dell’organo comunale e sostenendo la sussistenza in materia di uno specifico petere regionale, giusto art. 72 citato.

Il Tar Veneto ha invece precisato che l’art. 50 del D.Lgs. 267/1990 costituisce norma speciale e dunque prevalente rispetto alla generale previsione di cui all’art. 72 comma 2 L.R. n. 6/1997, essendo solo la prima espressamente riferibile agli amministratori di nomina comunale.

Infine, il Tar Veneto, con l’occasione, ha ribadito il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le designazioni e le nomine di cui all’art. 50, comma 8, D. Lgs. 267/2000 non avvengono su base concorsuale, ma derivano da una scelta fiduciaria di un soggetto ritenuto non soltanto professionalmente competente, ma in sintonia con gli indirizzi politico-amministrativi perseguiti dalla stessa amministrazione (secondo la ricostruzione della V Sez. Cons. Stato, sentenza n. 5107/2008).

Essendo tale la natura del rapporto, il venir meno della fiducia e della fedele rappresentanza tra i due enti giustifica la revoca ad opera della stessa amministrazione designante.

Ultimo aggiornamento ( giovedì 29 ottobre 2009 )