La disciplina transitoria del nuovo Codice del processo amministrativo ed errore scusabile
lunedì 11 ottobre 2010

di GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN.

Come ben noto la disciplina transitoria del Nuovo Codice del processo Amministrativo pone non poche problematiche applicative. Non è questa, ovviamente, la sede per operarne la completa ricognizione.

Mi limito, pertanto, a portare all’attenzione dei lettori del sito, in maniera assai sintetica, in che modo il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, abbia interso risolvere una delle (potenzialmente) moltissime questioni applicative che la nuova disciplina normativa conduce seco. Con Ordinanza Cautelare n. 1054 del 30 settembre 2010 (Presidente Dott. Elena Quadri) il Giudice Amministrativo lombardo ha qualificato come scusabile l’errore sui termini processuali, mutati dal 16 settembre 2010 con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 104/2010. Trattavasi, nella fattispecie, di un’impugnativa interposta avverso una procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Tremezzo; il Giudice Amministrativo avrebbe dovuto constatare e sanzionare il ritardo della Pubblica Amministrazione nel costituirsi in Giudizio (ossia entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione del ricorso, ex Articolo 46 del D.lgs. n. 104/2010), tuttavia, questo il ragionamento del T.A.R. per la Lombardia, la norma che pone un tale termine è di recente applicazione e, quindi, l’errore può essere scusato applicando la norma di cui all’Articolo 37 del Codice (la quale dispone “Il Giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto”). Infatti, compete unicamente al Giudice Amministrativo, anche d’ufficio, rimettere la parte in termini, qualora riscontri un errore scusabile ovverosia, nella fattispecie, una violazione causata da oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto. L’entrata in vigore del Nuovo Codice del Processo Amministrativo in data 16 settembre 2010, costellato di novità e, soprattutto, di nuovi termini da rispettare pone l’operatore del diritto (e, in particolare, Noi Avvocati) talora in forte situazione di difficoltà e di imbarazzo, sicchè è assolutamente auspicabile che, soprattutto per il primo periodo di applicazione della nuova normativa processuale, l’errore scusabile possa costituire una sorta di “via di fuga”, certamente da valutarsi da parte del Giudice Amministrativo, a fronte della riscontrata violazione di siffatti nuovi e, talora anche originali, termini processuali. Peraltro, è il medesimo Presidente del Consiglio di Stato, Dott. Pasquale de Lise, a sottolineare nella Sua Nota del 27 settembre 2010 la scusabilità di errori che derivino dalla procedura di nuovo conio, in particolare per ciò che riguarda il deposito di atti e documenti.

Un’ultima notazione: nella previgente normativa l’errore scusabile doveva essere necessariamente richiesto dalla parte che intendeva giovarsene, evenienza, allo stato, non richiesta dall’Articolo 37 del nuovo Codice del processo amministrativo. Ovviamente sussistono taluni limiti alla ritenuta scusabilità dell’errore i quali andranno individuati, caso per caso, e che, tuttavia, per categorie generali riguardano, a mio avviso, essenzialmente la non ragionevole violazione del principio del contraddittorio processuale, la non logica e ragionevole posizione di una parte del rapporto processuale rispetto all’altra ed, infine, la violazione del principio del “giusto processo”, di cui all’Articolo 111 della Costituzione e relative implicazioni correlate e conseguenti. In tali casi l’errore potrebbe essere ritenuto inescusabile dal G.A.; ma, come ovvio, siamo, ancora, nel campo delle ipotesi non potendosi, allo stato, redigere “diagnosi” precise.

Il presente modesto contributo riflette, come sempre, unicamente le opinioni di colui che lo ha redatto.

Padova, lì 10.10.2010

Giovanni Attilio De Martin

Ultimo aggiornamento ( domenica 07 novembre 2010 )